Non è dovuto il canone Cosap per i passaggi pedonabili e carrabili “a raso”.
- Nettuno Consulting
- 21 giu 2021
- Tempo di lettura: 4 min
Breve commento ad una recente sentenza del Tribunale di Bologna che ha accolto un ricorso presentato da uno degli avvocati di Nettuno Consulting.
Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

a) premessa
Se parliamo di Cosap molto probabilmente la maggior parte delle persone non sa a cosa ci stiamo riferendo: eppure questo acronimo è molto comune nelle nostre vite quotidiane e indica un canone da pagare per la occupazione di suolo pubblico.
Il Canone è dovuto sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti ed è stato istituito da una legge dello Stato (il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63), venendo poi normalmente regolamentato con appositi regolamenti emessi dai singoli comuni o città metropolitane.
Il Cosap non deve essere confuso (nonostante l’utilizzo di un acronimo praticamente uguale giochi in completo favore della confusione del contribuente) con la Tosap, ovvero la tassa di occupazione di aree pubbliche, di cui l’art. 51 lett. a), 2° comma, del D.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, originariamente aveva disposto l’abrogazione (poi rientrata nel 1998).
Il Cosap, quindi, doveva essere il “successore” della Tosap, ma, a prescindere della variazione di terminologia utilizzata (ovverosia Canone e Tassa), molte sono le differenze intercorrenti tra di esse.
Ad esempio esse costituiscono due differenti tipologie di entrata per l’ente locale: entrata tributaria la Tosap, entrata di carattere patrimoniale il Cosap, ma soprattutto, la legge regolamentava ogni aspetto della Tosap, mentre, in materia di Cosap, viene lasciata ampia discrezionalità a Comuni e Città Metropolitane circa la regolamentazione e la modifica del canone.
Più precisamente l’art. 63, 1° co, del decreto 446/1997 dispone che: «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono,con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa».
Con il decreto rilancio, peraltro, dal 1 gennaio 2021 Tosap e Cosap sono stati fusi in un unico canone.
In che cosa consiste, dal punto di vista pratico, una occupazione, stabile o temporanea, di suolo pubblico?
Per occupazione di suolo pubblico si intende la sottrazione, temporanea o permanente, di una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
Pensiamo, quindi, ad esempio, ai dehors installati dai locali su aree pubbliche (strade, marciapiedi, parcheggi…), ma anche ai c.d. “passi carrabili” che consentono all’utente privato di accedere ai propri locali transitando da aree pubbliche (che, quindi, vengono occupate, stabilmente o meno, con finalità private).
b) il caso sottoposto da un legale di Nettuno Consulting al Tribunale di Bologna
Il caso è derivato dalla applicazione del canone Cosap ad un accesso (sia pedonabile che carrabile) posto sul fianco di una arteria provinciale, nella provincia di Bologna.
Si chiedeva il pagamento in virtà del regolamento Cosap della Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia) calcolando il coefficiente indicato nel Regolamento in considerazione dei metri lineari di lunghezza dei cancelli di accesso alla proprietà.
Si noti che i cancelli erano preesistenti alla richiesta di applicazione del Cosap (si parla di cancelli e abitazioni costruiti negli anni settanta, a fronte di una richiesta di canone giunta a partire dal 2011).
Ci si è opposti argomentando sulla natura della occupazione di suolo pubblico: la Città Metropolitana sosteneva, in breve, che qualsiasi accesso privato posto sulla pubblica via fosse tenuto a corrispondere il canone, la difesa del cittadino, invece, indicava l’esenzione dal canone dei c.d. “passaggi a raso” (ovvero, secondo il Regolamento Cosap della Città Metropolitana di Bologna “gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un’opera che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico”), non essendovi alcun manufatto che realizzasse una occupazione di suolo pubblico e non essendovi, peraltro, nemmeno nulla che impedisse l’uso pubblico dell’area antistante i cancelli di accesso alla proprietà.
La Città Metropolitana si difendeva sostenendo che fosse sufficiente la copertura (c.d. “tombamento”) del fosso di scolo delle acque piovane presente dinanzi alle cancellate in questione ad integrare quel manufatto richiesto per non classificare quel passaggio quale “passaggio a raso”.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata nel giugno 2021, ha accolto pienamente la tesi difensiva del ricorrente, accertando la natura di “passo carrabile a raso” del passaggio antistante alla sua proprietà, indicando la non applicabilità del Cosap a tale accesso, con diritto alla ripetizione dei canoni sinora pagati (oggetto di contestazione tempestiva) e con condanna della Città Metropolitana alla refusione delle spese legali.
c) concludendo
La sentenza in commento, non un unicum nel panorama giurisprudenziale, ma importante precedente per chi risiede ed ha accessi simili nella provincia di Bologna, ha di fatto sancito l’illegittimità della applicazione del canone Cosap a determinate categorie di accessi carrabili e pedonali.
Spesso si ricevono richieste di pagamento di canoni e tasse da parte di enti locali e si provvede al pagamento senza porsi dubbi sulla loro legittimità: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per la corretta interpretazione delle normative e per verificare la legittimità dei pagamenti richiesti dalle pubbliche amministrazioni.
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