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La tutela del patrimonio familiare

Gli strumenti per tentare di preservare dai creditori il patrimonio di famiglia

Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)



a) premessa

Una delle maggiori preoccupazioni di un genitore o di un parente è la possibile aggressione del patrimonio di famiglia da parte di creditori e di non poter godere dello stesso o non poter lasciarlo, ad esempio, in eredità.


Questi dubbi sono peculiari non solo per chi ha un vasto patrimonio o gestisce una impresa o una attività e vuole preservare tali fonti patrimoniali dalle aggressioni dei creditori, ma anche per chi, avendo con sacrifici costruito nel tempo un piccolo patrimonio, intende proteggerlo o lasciarlo integro ai propri discendenti.


In altre parole, le esigenze di protezione del patrimonio, sebbene siano nettamente più comuni, conosciute ed impiegate da persone che detengono patrimoni rilevanti, accomunano, in realtà, ogni soggetto in maniera trasversale.


Questo perché, come noto, l’art. 2740 del Codice Civile indica che "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.


Ecco, quindi, l’elemento che accomuna ogni soggetto: indipendentemente dal fatto che il debito sia grande o piccolo e che, parimenti, il patrimonio sia ingente o meno, dei debiti chiunque risponde con tutti i beni che possiede.


La stessa norma, però, precisa che “le limitazioni delle responsabilità non sono ammesse, se non nei casi previsti dalla legge”.


In tema societario sappiamo esistere delle forme sociali che godono di una limitazione di responsabilità: sono le cosiddette società di capitali, che rispondono dei propri debiti unicamente con il proprio patrimonio, tenuto separato da quello personale dei soci, mentre il patrimonio di una persona fisica non parrebbe poter godere di un simile trattamento.


In realtà, invece, esistono dei metodi per provare a preservare il proprio patrimonio dall’assalto dei creditori e li esamineremo in una breve carrellata dei più conosciuti ed utilizzati, rimandando il dettaglio di ciascuno a prossimi interventi.


b) il fondo patrimoniale


E’ il metodo di tutela del patrimonio familiare maggiormente noto ed ha quale presupposto per la sua esperibilità l’esistenza di un matrimonio avente effetti civili.


Può essere costituito sia dai coniugi che da un terzo (ma sempre in favore dei coniugi) e cessa al venir meno del matrimonio (quindi per il decesso di uno dei coniugi, a seguito di divorzio o di annullamento del matrimonio).


La costituzione di un fondo patrimoniale consente di ottenere l’effetto di separazione dei beni che vi sono destinati dal resto del patrimonio personale, in modo che detti beni possano essere aggrediti solamente dai creditori della famiglia e non da quelli “privati” del singolo coniuge (ad esempio creditori della sua impresa o per ragioni svincolate dalla gestione della famiglia).


Il fondo patrimoniale si costituisce con atto pubblico e viene annotato a margine dell’atto di matrimonio: può avere ad oggetto sia beni mobili registrati, sia titoli di credito, sia immobili; nel caso di questi ultimi, logicamente, occorrerà la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.


Punto debole del fondo patrimoniale è la difficoltosa riconducibilità della natura dei crediti con certezza all’ambito familiare o a quello extrafamiliare, discriminante decisiva perché il fondo patrimoniale tuteli davvero il patrimonio familiare.


c) il trust


Il trust è uno strumento di tutela del patrimonio che ciclicamente ritorna agli onori della popolarità tra gli strumenti oggi illustrati, forse anche per la sua natura esotica, che lo rende forse ai più maggiormente protettivo, almeno sulla carta.


Iniziamo col dire che non è un istituto previsto dalla legge italiana, che non lo contempla, bensì risulta applicabile anche nel nostro paese a seguito della ratifica della convenzione dell'Aja del 1985, avvenuta con la legge 364/89.


Non essendo contemplato dall’ordinamento italiano le norme che lo regolano sono integralmente straniere.


Il trust consente al possessore del patrimonio (che viene denominato settlor) di cedere i propri beni ad un soggetto denominato trustee, il quale avrà l’incarico di gestirli e di trasferirli ai beneficiari finali del trust, al verificarsi di determinate condizioni.


Anche il trust si costituisce con atto notarile e deve essere registrato presso la Agenzia delle Entrate e trascritto presso i registri immobiliari ove abbia ad oggetto beni immobili.


Punto debole del trust, oltre alla difficoltà di applicare correttamente le regole straniere che lo regolano, è la diffidenza che genera sia nelle controparti (il che porta ad un maggior numero di impugnazioni), sia nei tribunali e nei relativi giudizi.


d) Il vincolo di destinazione


Altro strumento per la tutela del patrimonio è il vincolo di destinazione, che viene costituito, anch’esso, con atto pubblico, e pone un vincolo, da cui la denominazione, su uno o più beni precisi.


Tale vincolo, però, si può apporre unicamente ove sia esistente un interesse meritevole di tutela, ad esempio la cura di un soggetto disabile o di una fondazione.


Esistono dei vincoli temporali per la apposizione del vincolo di destinazione, che non può superare i novanta anni per le persone giuridiche e la vita per le persone fisiche.


e) la holding di famiglia


La holding, in generale, è una società che detiene azioni o quote di altre società.


Lo scopo principale della costituzione di società holding non riguarda in via principale la protezione del patrimonio, bensì il controllo delle società.


Esistono differenti tipologie di holding, che si differenziano per il ruolo o la attività svolta, tra le più comuni troviamo la holding finanziaria, la holding operativa, la holding capogruppo, la holding gestoria e la holding di famiglia.


Indirettamente (ma non troppo, logicamente) mediante la costituzione di holding si realizza anche il progetto di proteggere il patrimonio: ad esempio la holding di famiglia nasce per evitare la eccessiva frammentazione delle quote societarie riconducibili ad un ceppo familiare.


Conferendo dette quote in una holding è possibile controllarne e “blindarne” la cessione a terzi, mantenendo, in un colpo solo, la quota di controllo della società o delle società cui le quote si riferiscono e legandola a doppio filo all’ambito familiare.


La protezione del patrimonio va pianificata e non improvvisata; affinché sia efficace non può intervenire dopo l’insorgenza dei debiti: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per pianificare le soluzioni possibili per la tutela del tuo patrimonio.

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