La sospensione del pignoramento degli stipendi a seguito del Covid-19
- Nettuno Consulting

- 6 lug 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Ambito di applicazione - Avv. Mattia Pecchini

a) Premessa
Oggi ci occupiamo di una misura messa in campo dal Governo a sostegno delle famiglie per cercare di far fronte all’emergenza economica di soggetti che si trovavano in difficoltà già prima dell’espandersi dell’epidemia da Covid-19 e che a causa di quest’ultima hanno visto peggiorare la loro situazione.
A tale scopo, nel cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stata prevista la sospensione di alcune tipologie di procedure esecutive promosse da alcune categorie di creditori.
Vediamo a quali tipologie di procedure esecutive si applica tale sospensione ed entro quali limiti.
b) La previsione normativa
Il Decreto Rilancio prevede all’art. 152 che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
c) Tipologie di pignoramenti sospesi e durata della sospensione
Bisogna subito precisare che la sospensione in oggetto si applica esclusivamente alle procedure esecutive azionate dall’agente della riscossione (ex Equitalia) o dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (vale a dire i soggetti autorizzati alla riscossione delle entrate degli enti locali, come ad esempio per i tributi comunali).
La citata sospensione, inoltre, si applica sino al 31 agosto 2020 e, quindi, dal 1° settembre i datori di lavoro o gli enti che erogano la pensione o gli altri emolumenti soggetti a sospensione dovranno riprendere le trattenute, senza necessità di una ulteriore notifica dell’atto di pignoramento da parte del creditore ed il termine del pignoramento sarà riprogrammato conformemente ai mesi di sospensione goduti.
d) Ambito di applicazione
La sospensione degli obblighi di accantonamento riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (ivi comprese quelle dovute a causa di licenziamento), nonché a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.
A tal proposito, l’INPS con il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020 ha specificato che il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che lo stesso Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, tra cui:
- NASpI
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpI
- TFR del Fondo di Garanzia.
- Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
- Malattia e maternità.
In virtù di tale sospensione, le somme citate ritornano nella piena disponibilità del debitore e, conseguentemente, i soggetti interessati, sino al 31 agosto 2020, potranno percepire integralmente le proprie competenze.
Il decreto precisa, tuttavia, che le somme già trattenute anteriormente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
e) Precisazioni conclusive
Come abbiamo visto, il Decreto Rilancio prevede la sospensione degli obblighi legati alle trattenute aventi ad oggetto il pignoramento della pensione e dello stipendio. Conseguentemente, proseguono regolarmente le altre tipologie di pignoramento presso terzi (ad esempio quelle sul conto corrente o sull’affitto).
In conclusione, V’invitiamo a tenerVi aggiornati ed a seguirci sul nostro sito www.nettunoconsulting.com e sui nostri social per eventuali modifiche della misura che potranno intervenire con la legge di conversione del Decreto Rilancio.
Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360° e darti la necessaria consulenza per la tua personale situazione.
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