La responsabilità per il contagio da Covid sul luogo di lavoro
- Nettuno Consulting

- 28 lug 2020
- Tempo di lettura: 5 min
I rischi penali e civili per il datore di lavoro.
Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

a) premessa
Analizzando nel nostro precedente articolo la figura del Covid Manager, abbiamo evidenziato la sussistenza di responsabilità civili e penali del datore di lavoro per il contagio da Covid in occasione della prestazione lavorativa, situazione che si è resa ulteriormente di attualità a seguito dell’insorgenza di focolai di contagio del virus all’interno di noti stabilimenti produttivi e logistici.
Con il decreto legge Cura Italia del 17 marzo 2020 si è inteso estendere la tutela assicurativa Inail prevista in caso di infortunio sul lavoro anche ai casi di contagio da Covid-19 avvenuti sul posto di lavoro (o in itinere, come normalmente previsto).
Pertanto da tale applicazione ne consegue l’insorgenza di analoga responsabilità civile, e soprattutto penale, per il datore di lavoro.
Tale applicazione analogica ha fatto sorgere non poche polemiche nel mondo imprenditoriale, in quanto le caratteristiche del virus (per quello che è dato sapere), il suo grado di diffusione nel nostro paese e le modalità di contagio e di incubazione, parrebbero rendere oltremodo vessatoria la posizione di responsabilità posta in capo al datore di lavoro, visto e considerato che appare molto probabile che contagi insorti in una determinata data siano in realtà il frutto di azioni compiute o subite nei giorni precedenti, con difficoltosa individuabilità del collegamento con l'attività lavorativa.
A poco è servito il tentativo di stemperare tali polemiche fornito da Inps e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno risposto agli imprenditori che nulla avrebbero avuto da temere laddove avessero rispettato puntualmente i protocolli previsti per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro: è abbastanza evidente che la dimostrazione del puntuale rispetto di tali protocolli possa avvenire a seguito dell’apertura e dello svolgimento del procedimento penale, il quale costituisce un evidente danno per il datore di lavoro (si pensi ai costi da sostenere per la difesa ed alla impossibilità di concorrere in appalti pubblici in pendenza di tali procedimenti, quali esempi di danno derivante dalla mera pendenza di un procedimento a carico di un imprenditore).
Occorre precisare, però, che la scelta di equiparare il contagio da covid in occasione di lavoro con l’infortunio sul lavoro non è affatto inedita nella storia del nostro paese, anzi, in ogni occasione di notevoli contagi virulenti (ad esempio epatite o Aids) essi sono stati considerati infortuni sul lavoro allorquando avvenuti in occasione di lavoro.
Ciò per garantire al lavoratore di non terminare il periodo di comporto (ovvero il periodo massimo di malattia annuale), variabile da contratto a contratto.
Alla luce di tale impostazione di maggior favore per il lavoratore, quindi, fa da contraltare l’aggravamento della responsabilità del datore di lavoro, chiamato alla responsabilità per l’infortunio sul lavoro in caso di contagio da Covid avvenuto in occasione del rapporto di lavoro.
Sul punto, inoltre, occorre rilevare che, proprio alla luce della difficoltà di ricondurre senza obiezioni l’evento contagio al rapporto di lavoro, gli ispettori dell’Inail si muovono in due modi diversi: da un lato la normale analisi epidemiologica, clinica, anamnestica e circostanziale, dall’altra una presunzione semplice per coloro i quali svolgono attività che comportano un maggior rischio di contagio, come il personale sanitario e tutti coloro che operano a strettissimo contatto con il pubblico (per tali soggetti ogni contagio si presume avvenuto in ambito professionale).
b) La responsabilità civile del datore di lavoro
La responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni patiti dai dipendenti sul luogo di lavoro (o in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro) è configurata dall’art. 2087 del Codice Civile (L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) e dal D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di sicurezza).
La norma, quindi, lascia in capo al lavoratore l’onere di dimostrare:
l’esistenza del danno;
la sua connessione diretta con l’attività lavorativa (il c.d. nesso causale);
ponendo in capo al datore di lavoro una unica possibilità di andare esente da responsabilità nell’ipotesi di danno e nesso causale dimostrati, ovvero dimostrare di aver posto in essere validamente tutte le misure che, secondo quanto indicato nell’art. 2087 c.c., fossero possibili per evitare il danno.
In caso di condanna il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a risarcire il c.d. danno differenziale, dettato dalla differenza tra quanto dovuto al lavoratore in base alle tabelle di liquidazione del danno biologico e quanto ricevuto da parte dell’Inail.
In tema di configurabilità della responsabilità datoriale in caso di contagio da Covid va sottolineato che l’art. 29bis della legge di conversione del Decreto Liquidità, prevede che i datori di lavoro adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo del 24 aprile 2020 (quello che ha individuato i criteri per le riaperture degli esercizi e delle attività avvenute il 4 maggio 2020), nelle linee guida del governo e nei protocolli di settore, adottando e mantenendo le misure in essi previste.
Tale norma lascia comunque spazio a valutazioni, in quanto i protocolli non consentono solamente previsioni ben definite, bensì anche una serie di raccomandazioni e previsioni “aperte”, ragion per cui appare assai difficile poter sostenere di aver applicato in toto quanto previsto dai protocolli.
c) La responsabilità penale del datore di lavoro
A fianco alla responsabilità civile il datore di lavoro è soggetto, in caso di infortunio sul lavoro causato dalla inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, anche al giudicato penale, per i reati di omicidio colposo o lesioni sui luoghi di lavoro.
Per configurare tale responsabilità, oltre alla sussistenza dell’evento (l’infortunio) sarà necessario che chi agisce (il lavoratore o la pubblica accusa) provino:
la esistenza dell’obbligo giuridico di evitare l’evento;
l’elemento soggettivo, ovvero la colpa (sia essa specifica, mediante la violazione di norme che mirano ad evitare tale evento, o generica, ovvero mediante la violazione di generali norme di prudenza).
Senza la prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo, infatti, il reato non può dirsi perfezionato e, quindi, non sussiste responsabilità penale del datore di lavoro.
Può considerarsi realizzata una violazione delle norme (quindi ravvisarsi una colpa a carico del datore di lavoro) anche in caso di mancata adozione di una delle misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nel periodo emergenziale (ad esempio non aver fornito dispositivi idonei di protezione individuale o non aver collocato un lavoratore in smart working)?
In materia giuslavoristica vige il "principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile", secondo cui il datore di lavoro, al di là delle singole norme, deve operare secondo la migliore scienza ed esperienza, al fine di tutelare al meglio possibile la sicurezza del lavoratore.
Si ritiene, quindi, che la valutazione del comportamento del datore di lavoro sia da effettuare non tanto (o, quanto meno, non solo) avendo cura di verificare l’esatto adempimento al dettato normativo, bensì l’idoneità dei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro a raggiungere il massimo livello di sicurezza possibile per il lavoratore.
Ove l’imprenditore riuscisse a dimostrare di aver ottemperato a tale principio, andrebbe esente da responsabilità per l’infortunio sul lavoro, anche se consistente nel contagio da Covid.
L’impatto delle disposizioni relative alla emergenza Covid 19 è notevole nei luoghi di lavoro e spesso costituisce una nuova rilevante fonte di responsabilità per l’imprenditore: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per comprendere le migliori strategie da attuare per tentare di diminuire quanto più possibile il rischio da contagio all’interno delle attività produttive e commerciali.
Il contenuto del presente articolo, nonchè di quanto contenuto nell’intero sito web e nelle pagine social è di proprietà esclusiva dei professionisti partner di Nettuno Consulting. E’ vietato ogni genere di uso, riproduzione, manipolazione o estrapolazione differente dalla mera lettura e dalla citazione dei contenuti mediante link diretto alla pagina del sito www.nettunoconsulting.com o del profilo social allo stesso afferente in cui essi sono presenti.



Commenti