La mediazione obbligatoria nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo
- Nettuno Consulting
- 30 set 2020
- Tempo di lettura: 4 min
Breve commento alla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

a) premessa
Uno degli strumenti giudiziari maggiormente utilizzati da chi vanta un credito è il ricorso per decreto ingiuntivo: con tale ricorso si chiede al Giudice di emettere una ingiunzione di pagamento nei confronti di un altro soggetto, senza che egli sia interpellato (c.d. emissione inaudita altera parte), a fronte della fornitura di documenti idonei a comprovare il credito (c.d. “prova scritta”, ai sensi degli artt. 633 e 634 del codice di procedura civile, che individuano, in tale concetto, ad esempio, le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e gli estratti autentici delle scritture contabili per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale).
Si potrebbe pensare, quindi, che la fase di recupero del credito, quanto meno nella sua porzione iniziale, sia di tutta facilità per il creditore, che può ottenere un titolo giudiziale nei confronti del debitore semplicemente “colloquiando” con il Giudice (per il tramite del ricorso) ed allegando documentazione.
Tuttavia l’ordinamento italiano, a fianco, ed in via preminente, al principio del favor creditoriis, tutela il contraddittorio tra le parti, offrendo al debitore la possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, mediante atto di citazione da notificarsi entro giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo stesso.
Tale opposizione fa venire meno il rito “asimmetrico” che regola la fase monitoria (la emissione del decreto ingiuntivo) ed apre un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui, sebbene ad agire sia il debitore (denominato opponente), la posizione sostanziale del soggetto agente spetta al creditore, che si troverà a dover sostenere in una vera e propria causa, le proprie ragioni, provando la debenza della somma che ha richiesto in via monitoria.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, resa a Sezioni Unite, la n. 19596 del 18 settembre 2020, ha tentato di dirimere una diatriba interpretativa sull’onere di promuovere la mediazione (procedura alternativa di risoluzione delle controversie), in quelle vertenze in cui essa è obbligatoria, tra l’opponente e l’opposto, ponendo l’onere a carico di quest’ultimo, ma lasciando aperti non pochi dubbi.
b) la pronuncia a Sezioni Unite
La Corte di Cassazione ha statuito, nella sentenza in commento, che: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta".
Tale principio pare ricalcare in tutto e per tutto la posizione processuale affidata alla parte: se l’opposto, infatti, riveste, di fatto, il ruolo di attore nel procedimento susseguente alla opposizione al decreto ingiuntivo, la Suprema Corte non ha avuto dubbi nel porre in suo capo anche l’onere di iniziare la mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, sancendo la coincidenza del ruolo attoreo con l’interesse a portare avanti il processo.
Ciò che, ad avviso di chi scrive, manca del tutto nella interpretazione offerta dagli ermellini (lasciando un vuoto interpretativo non indifferente), è la valutazione delle ragioni poste a fondamento (o, meglio, a presunto fondamento, in attesa della decisione del Giudice) della opposizione al decreto ingiuntivo che, troppo spesso, diviene uno strumento meramente dilatorio nelle mani dei debitori, che tentano di approfittare delle difficoltà del sistema giudiziario per frapporre ogni difficoltà possibile tra sé ed il recupero del credito.
Ecco che, nell’ottica di chi utilizza strumentalmente tale istituto giuridico, il porre a carico dell’opposto l’onere di iniziare la mediazione obbligatoria altro non è che un vero e proprio assist.
Sebbene il creditore medio si possa già sentire, sin qui, ulteriormente penalizzato, non è tutto: la sentenza in commento, infatti, ha anche indicato e precisato che “ove essa (quindi la mediazione) non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ad una prima lettura, che evidenzia un grave rischio per l’opposto che decida di non ottemperare a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, evitando di compulsare l’azione con l’introduzione della procedura di risoluzione alternativa della controversia, deve affiancarsi una seconda, ma non secondaria, visione, tale per cui quanto affermato dalla sentenza in commento appare contrastare, e non poco, con il dettato codicistico.
Se è vero, infatti, che il mancato instaurarsi della procedura di mediazione possa avere l’effetto di rendere improcedibile il giudizio di opposizione, ad esso, a norma dell’art. 653 del codice di procedura civile, l’effetto di tale improcedibilità sul decreto ingiuntivo opposto non è certo la sua revoca, bensì la sua conferma e definitiva esecutività.
Una situazione non certo semplice da districare, quindi: da un lato il creditore opposto si troverà nel dubbio tra il dover sempre procedere alla instaurazione del procedimento di mediazione (anche laddove non ne abbia il minimo interesse), onde evitare di incorrere nella revoca del decreto susseguente alla improcedibilità dell’opposizione e il valutare la proposizione di tale giudizio alternativo addirittura prima di agire in via monitoria, mentre dall’altra lo stesso debitore opponente, nella ipotesi in cui egli sia interessato a compulsare il procedimento di opposizione (ad esempio quando ha proposto una domanda riconvenzionale che ritiene essere assai fondata), si trova nel dubbio se attendere una eventuale inerzia dell’opposto per conseguirne la revoca del decreto o se proporre egli stesso il procedimento di mediazione per sentire tutelati al più presto i propri interessi.
Una decisione resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha un impatto innegabile sul diritto e sulla sua interpretazione: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per comprendere le migliori strategie da attuare per evitare ogni rischio della fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
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