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La firma di un contratto.

Metodi e validità della sottoscrizione di un accordo contrattuale.

Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)




  1. premessa

A differenza di alcuni decenni fa, in cui per sottoscrizione del contratto si potesse immaginare alla sola apposizione grafica della firma mediante uno strumento di scrittura non facilmente modificabile (l’inchiostro), in modo tale da rendere quanto meno abbastanza inusuale un intervento atto a dissertare del segno grafico medesimo, l’avvento delle nuove tecnologie ha prodotto un proliferare di metodi di conclusione del contratto, anche a distanza, tali da rendere necessarie riflessioni in merito alla validità di tali mezzi.


La firma, infatti, è diventata nel tempo sempre meno grafica e sempre più elettronica e l’inchiostro è stato sostituito da codici alfanumerici, flag, clic e analisi biometriche: ma come e quando possiamo sostenere di avere validamente concluso un contratto?


A tal proposito occorre fare un veloce passo indietro.


Parlando di conclusione di un contratto la nostra mente è subito portata a pensare ad un tavolo da riunione zeppo di fogli e cartelline aperti dinanzi ad uomini di affari e consulenti giuridici intenti a lottare su ogni clausola di un accordo dalle ricadute cruciali per le sorti di una azienda o di uno o più stati: mai ci verrebbe in mente che di contratti ne stipuliamo ogni giorno anche solo scaricando una applicazione sul nostro smartphone.


Perchè un contratto sia validamente concluso non è previsto necessariamente che esso sia contenuto in un atto scritto: l’art. 1325 del Codice Civile prevede la cosiddetta “libertà delle forme”, che concede piena validità anche ad accordi conclusi oralmente o mediante un comportamento concludente, che dimostri la volontà delle parti (contraenti) di concludere quel determinato negozio giuridico, a meno che non sia la legge stessa a richiedere la forma scritta “ab substantiam” (ovvero indispensabile per la esistenza del contratto stesso: è il caso, ad esempio, delle locazioni o delle compravendite immobiliari, che non possono esistere in forme differenti da quella scritta).


In forza di tale normativa, quindi, la forma scritta del contratto (fatta eccezione per i casi per cui la legge ne richiede la sussistenza, come visto) riveste più che altro la funzione di provare la conclusione dello stesso, in particolar modo in caso di contestazioni o di inadempimento.


In questi casi la firma costituisce l’elemento che attesta la volontà di uno dei contraenti di aderire alle condizioni del patto raggiunto: nonostante, quindi, la previsione della “libertà delle forme”, è abbastanza intuitiva la estrema importanza della firma per dimostrare la avvenuta conclusione del contratto, soprattutto quando essa avviene mediante gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.


Vediamo, in una veloce carrellata, quali sono le tipologie e le caratteristiche delle firme apponibili ai documenti contrattuali.


b) firma autografa


E’ il metodo di firma dei documenti maggiormente conosciuto e risalente nel tempo e consiste nella apposizione di un segno grafico di pugno da parte del contraente, mediante inchiostro sull’originale del patto contrattuale.


La stessa può essere disconosciuta mediante querela di falso o in giudizio mediante la indicazione che la stessa non sia stata apposta dalla mano del contraente (art. 214 c.p.c.) e verificata mediante perizia calligrafica disposta dal Tribunale investito della controversia.


Per tale perizia, chi intende fruire della scrittura disconosciuta, sarà chiamato a fornire al perito nominato l’originale della scrittura stessa.


La sottoscrizione mediante il segno grafico della croce è ammessa, per la conclusione di un contratto, solamente a favore di soggetto non vedente (ai sensi della legge 18 del 1975 – art.4), affiancata alla dicitura “soggetto impossibilitato alla firma”.


c) firma elettronica semplice


E’ costituita dalla associazione logica di dati informatici tali da ricondurre il loro inserimento ad una persona identificata (pensiamo ad esempio ad un pin o password associati ad un nome utente): a differenza della firma autografa l’effettivo utilizzo di tali dati informatici potrebbe avvenire da parte di soggetti differenti dalla persona del contraente, sia perché carpiti mediante l’inganno, sia perché affidati scientemente dal titolare stesso ad altri soggetti.


La validità della firma elettronica semplice quale prova della sottoscrizione del contratto è rimessa alla valutazione del Giudice, in caso di suo disconoscimento.


d) firma elettronica avanzata


E’ il caso della firma autografa apposta mediante sistemi elettronici atti ad acquisirla (esempio la firma apposta sui tablet mediante appositi pennini negli uffici bancari o postali – c.d. firma grafometrica -), ma anche la sottoscrizione mediante OTP (one time password) o codici inviati mediante sms: ha la medesima validità della firma autografa.


Nella quasi totalità dei casi è accompagnata dalla richiesta di sottoscrizione di un contratto con cui il contraente accetta le condizioni di tale servizio.


e) firma elettronica qualificata (la firma digitale)


Consiste nella firma apposta mediante uno strumento (ad esempio una smart card o un token) fornito da terze parti che garantisca la corrispondenza tra lo strumento utilizzato (tramite l’associazione di un numero binario) ed il soggetto che lo sta utilizzando.


Viene rilasciata da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati da enti pubblici e possiede normalmente una validità triennale.


La firma digitale ha la medesima validità della firma autografa, come stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale.


f) ...e la scansione di un documento sottoscritto con firma autografa?


E’ spesso la modalità maggiormente utilizzata per la conservazione delle copie contrattuali all’interno dei database aziendali, ma non costituisce, di per sé, la prova della conclusione del contratto stesso: in caso di disconoscimento occorrerà poter dimostrare la sua corrispondenza all’originale sottoscritto, a meno che la copia informatica non sia stata autenticata da Notaio.

La firma apposta ad un contratto può apparire il solo atto conclusivo della contrattazione tra le parti, invece ha una importanza fondamentale in caso di contestazione o inadempimento: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per analizzare le modalità di apposizione e conservazione della firma e la validità di quanto sottoscritto.

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