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L'installazione di un ascensore in Condominio

Che cosa bisogna fare per installare un ascensore all'interno di un Condominio? - Dott. Simone Ferrari, amministratore immobiliare


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Accade più spesso di quanto si pensi che alcune persone chiedano di installare un ascensore (o, più frequentemente, una piattaforma elevatrice) all'interno di un fabbricato inizialmente sprovvisto di tale strumento.


Che accade dunque in sede di assemblea quando nel Condominio viene presentata una richiesta di questo tipo?


In realtà, qualora l'installazione dell'ascensore sia dettata da motivi di abbattimento delle barriere architettoniche, per effetto del secondo comma dell'art. 1120 (entrato in vigore con la riforma del condominio, legge 220/12) la maggioranza richiesta è quella classica del secondo comma del 1136, ovvero la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore millesimale dell'edificio."

La richiesta di installazione

La richiesta dell'installazione può provenire da una qualunque proprietà, e dovrà essere soggetta al voto in assemblea.

L'approvazione di tale richiesta è disciplinata dall'art. 1120 del cc, che identifica l'ascensore come una innovazione e come tale ne determina il quorum deliberativo nel quinto comma dell'art. 1136 (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno due terzi del valore millesimale dell'edificio). In realtà, qualora l'installazione dell'ascensore sia dettata da motivi di abbattimento delle barriere architettoniche, per effetto del secondo comma dell'art. 1120 (entrato in vigore con la riforma del condominio, legge 220/12) la maggioranza richiesta è quella classica del secondo comma del 1136, ovvero la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore millesimale dell'edificio.


A prescindere da qualunque maggioranza, ovviamente, resta il fatto che se le condizioni strutturali o di utilizzo non consentono un'installazione a norma di legge l'ascensore non potrà essere installato.


La possibilità di non partecipare alle spese

Non è tuttavia detto che chi voti favorevole all'installazione di un ascensore voglia poi partecipare alla spesa: l'approvazione della richiesta può effettivamente essere slegata dall'intenzione di utilizzo. Se ad esempio in un condominio di dieci persone sei votassero a favore ma solo tre volessero utilizzare l'ascensore, ciò potrebbe avvenire se i condòmini interessati all'utilizzo fossero disposti a sobbarcarsi per intero le spese di installazione. Ciò andrebbe ovviamente a significare che i condòmini che non si sono fatti carico delle spese non potrebbero successivamente usufruire dell'ascensore.


Il caso particolare: persona con invalidità certificata

Qualora la richiesta di installazione provenisse da una persona con un'invalidità certificata, le maggioranze descritte precedentemente possono essere ignorate poichè in questo caso assume componente prioritaria il diritto di questa persona a vedere abbattute le barriere architettoniche.

In poche parole, qualora la richiesta provenga da una persona con invalidità, l'ascensore può essere installato a prescindere da qualsiasi maggioranza (rimanendo tuttavia valido il punto secondo cui la ripartizione di spesa può avvenire solo tra le persone interessate all'utilizzo, potenzialmente anche solo la persona che inoltra la richiesta).


Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo dell'amministrazione immobiliare, può fornire assistenza per aiutarti a navigare nel mare delle norme correlate alle deliberazioni assembleari in Condominio.


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