L’Arbitro Bancario Finanziario: le recenti modifiche.
- Nettuno Consulting
- 15 feb 2021
- Tempo di lettura: 3 min
Un metodo alternativo di risoluzione delle controversie in materia bancaria.
Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

a) premessa
Il progresso tecnologico e le intenzioni dei governi (e non ultime le necessità causate dalla pandemia) ci stanno spingendo verso un massiccio impiego della moneta elettronica e della gestione telematica dei rapporti bancari.
A fianco di tale transizione tecnologica si è sviluppata anche una maggiore offerta di conti correnti e strumenti di pagamento, nonché una maggiore concorrenzialità tra gli istituti bancari ed una spiccata volatilità della clientela, pronta a cambiare istituto bancario alla stessa velocità con cui ci si invaghisce di una nuova tariffa telefonica.
Rapidità, comodità e risparmio dei costi, gli indiscutibili pregi di queste innovazioni che, però, non sono ancora riuscite ad eliminare disservizi e truffe e, conseguentemente, il contenzioso con gli istituti bancari.
Chi si trovasse ad affrontare una controversia con una banca, però, ha uno strumento in più, una modalità di risoluzione alternativa al giudizio in tribunale, che si affianca ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie introdotti in altri settori, come la mediazione (di cui si è già parlato in un precedente intervento), l’arbitrato e la conciliazione dinanzi al Corecom.
Questo strumento permette di affrontare controversie senza aver bisogno di un avvocato (che, però, per la buona riuscita della procedura, è consigliato contattare), a costi contenuti, con tempi rapidi e definiti e con modalità integralmente telematiche.
Ma chi è e di cosa si occupa l’Arbitro Bancario Finanziario?
b) L’Arbitro Bancario Finanziario
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si occupa di dirimere le controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio Poste Italiane S.p.a.).
E’ un organismo imparziale, per il cui funzionamento si appoggia alla Banca d’Italia, che decide le controversie in maniera documentale, ovvero esaminando esclusivamente la documentazione che viene prodotta dalle parti.
Il neo di questa procedura è che la decisione resa dal collegio non è, però, vincolante tra le parti, ovvero non si è obbligati a rispettarla.
Laddove l’intermediario finanziario o l’istituto bancario non ottemperino ad una decisione dell’ABF, però, scatta l’obbligo di pubblicare sul sito internet ad essi riferibile tale inosservanza e mantenere tale pubblicazione per sei mesi nella home page, mentre sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario essa rimarrà per cinque anni.
Un deterrente che dovrebbe spingere gli operatori finanziari ad ottemperare alle decisioni dell’ABF.
Preliminarmente alla proposizione del ricorso introduttivo della vertenza (parimenti a quanto accade con il ricorso all’Ivass, in materia di controversie assicurative), il cliente dovrà aver attivato un reclamo scritto alla banca o all’intermediario cui intende rivolgersi: in caso di mancata risposta o di replica non soffisfacente sarà proponibile il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
La decisione che conclude il procedimento non preclude, a nessuna delle due parti, la successiva proposizione di controversia giudiziaria dinanzi al Tribunale competente.
L’intero procedimento non può durare più di novanta giorni, prorogabili unicamente di altri novanta.
c) Le recenti novità: la circolare 2/2021 della Banca d’Italia
Con la circolare 2/2021 la Banca d’Italia ha introdotto delle modifiche all’Arbitro Bancario Finanziario, alcune delle quali sono già state riportate nella breve descrizione del paragrafo precedente.
Tra le principali novità introdotte vi è l’innalzamento del valore limite delle controversie sottoponibili all'Arbitro Bancario Finanziario: esse passano da € 100.000,00 ad € 200.000,00 (ricordiamo che non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ai prodotti finanziari (investimenti).
Oltre al limite di valore vi è anche un limite temporale: non è possibile ricorrere all’ABF per questioni riguardanti fatti risalenti a più di sei anni precedenti al momento del ricorso.
Ulteriormente è stata introdotta la possibilità, per la Banca di Italia di smistare ai collegi con minore carico di ruolo le controversie, indipendentemente dall’ambito territoriale di competenza, in modo da velocizzare la trattazione dei procedimenti.
E’ stato affidato al presidente del Collegio il potere di decidere con provvedimento monocratico alcune vertenze (essenzialmente quelle che vertono su casi ricorrenti), sempre nell’ottica di velocizzare la risoluzione delle controversie.
Modifiche sono state introdotte anche in merito ad una maggiore definizione delle tempistiche di introduzione e durata del procedimento.
Sebbene non sia necessaria la presenza di un avvocato, essa è sempre consigliata per poter impostare e gestire al meglio quello che, di fatto, è un procedimento del tutto comparabile a quello giudiziario: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per affrontare al meglio le controversie con banche ed intermediari finanziari.
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