top of page

L’accettazione dell’eredità da parte di un minore

Cosa accade quando l’erede non ha ancora raggiunto la maggiore età?

Avv. Massimo Pucci


ree

a) premessa


Ricevere una eredità è una situazione a cui la vita può metterci davanti; a fianco al dolore derivante dalla perdita di una persona vicina, si palesa la necessità di operare delle scelte e porre in essere delle attività pratiche e burocratiche per affrontare tale situazione.


Come abbiamo avuto modo di indicare in questo altro breve articolo, la prima scelta che si pone dinanzi al chiamato all’eredità è quella se accettarla o meno.


Può sembrare un dubbio quanto meno strano, visto e considerato che siamo tutti abituati a pensare all’eredità come un lascito (in denaro o in beni materiali) che ci perviene da una persona defunta, ma occorre tenere presente che non sempre le eredità si manifestano sotto forma di masse esclusivamente attive, potendo esse essere costituite anche da passività cui il de cuius era soggetto.

Assumere tale scelta spesso non è semplice e, nel caso di probabile esistenza di debiti in capo al soggetto defunto, è sicuramente preferibile valutare l'accettazione con beneficio di inventario, procedura che crea due “patrimoni distinti”, quello personale dell’erede e quello derivante dall’eredità, l’unico su cui gli eventuali creditori del de cuius potranno soddisfare i loro crediti.


Questo quando ad essere coinvolti nell’eredità sono soggetti maggiorenni, liberi di determinare le proprie scelte personali, ma cosa accade quando chiamato all’eredità è un minore?


b) l'accettazione dell'eredità da parte di un minorenne


L’articolo 462 del Codice Civile prevede che sono capaci di succedere (ovvero di diventare eredi del defunto) tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione (ovvero, a norma dell’art. 456 del Codice Civile, al momento della morte del de cuius).


Per essere legittimati ad ereditare, quindi, a ben vedere, non solo non è necessario essere maggiorenni, ma potrebbe essere sufficiente anche non essere ancora nati (purchè si sia in procinto di farlo)!

Quando un minore è chiamato all’eredità, però, non può autonomamente decidere se accettare o meno l’eredità, né possono farlo per lui i soggetti che ne esercitano la potestà (siano essi i genitori o il tutore nominato dal Tribunale): l’accettazione dell'eredità da parte del minore può avvenire esclusivamente con il beneficio di inventario, come previsto dall’art. 471 del Codice Civile (anche per i minori emancipati - ovvero quei minori a cui è conferita la capacità di porre in essere atti di straordinaria amministrazione, come indicato dall’art. 472 c.c.).


In cosa consiste l’accettazione con beneficio di inventario?


Essa si propone con una dichiarazione ad un Notaio o al Cancelliere del Tribunale competente per il luogo in cui si è aperta la successione.


Il termine per poterla proporre, da parte del minore, è di un anno successivo al raggiungimento della maggiore età.

L’inventario, a seguito della dichiarazione, può essere richiesto mediante ricorso al Tribunale, che formerà il verbale (o nominerà un ufficiale che vi provveda), contenente l’indicazione di tutti i beni immobili e mobili interessati dalla successione, e provvederà alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.


Una volta accettata l’eredità con beneficio di inventario la quota pervenuta in capo al minore non potrà subire atti esorbitanti l’ordinaria amministrazione (quindi non sarà, ad esempio, possibile vendere, ipotecare, concedere in pegno o donare i beni ricevuti in successione) senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.


c) polizze assicurative sulla vita e fondi pensione intestati al de cuius


Ove presenti, essi non cadono in successione (con riguardo ai fondi pensione ovviamente solo ove vi sia un esborso di denaro a causa di morte del titolare), ragion per cui sarà necessario per incassare i cespiti in favore del minore promuovere un ricorso al Giudice Tutelare allegando la lettera di consistenza pervenuta dalla Compagnia e chiedendo la possibilità di incassare le relative sostanze.


Il Giudice Tutelare concederà tale possibilità al soggetto esercente la potestà sul minore, a condizione che dimostri (entro un congruo termine, normalmente 60 giorni) di aver accreditato le relative somme in un conto corrente intestato al minore con vincolo pupillare al prelievo o di aver acquistato a nome del minore dei titoli di Stato o, comunque, altri titoli equipollenti ed a basso rischio.


d) la rinuncia all’eredità da parte del minore


Come spesso accade in materia di successioni ci siamo concentrati esclusivamente sulla possibilità e sulle modalità di accettazione dell’eredità da parte del minore, ma egli potrebbe anche rinunciare alla predetta eredità?


Proprio perché la legge prevede l’obbligo di accettare l’eredità da parte del minore con il beneficio di inventario (che, quindi, fa in modo che eventuali pesi gravanti sulla massa ereditaria non colpiscano il patrimonio personale del minore) non viene prevista una libera possibilità di rinunciare all’eredità da parte del minore e dei suoi rappresentanti.


La rinuncia potrà essere disposta solamente dopo aver ottenuto parere favorevole da parte del Giudice Tutelare, che valuterà se sussiste un nocumento per il minore nell’accettare (con beneficio di inventario) l’eredità, accordando la possibilità di rinunciarvi.


Ti devi occupare di una eredità per conto di un minore e non sai come districarti tra le complessità della materia? Non correre il rischio di commettere errori: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornirti consulenza e assistenza a 360° per analizzare la situazione e suggerire le modalità per ottenere la miglior tutela della posizione.






Il contenuto del presente articolo, nonchè di quanto contenuto nell’intero sito web e nelle pagine social è di proprietà esclusiva dei professionisti partner di Nettuno Consulting. E’ vietato ogni genere di uso, riproduzione, manipolazione o estrapolazione differente dalla mera lettura e dalla citazione dei contenuti mediante link diretto alla pagina del sito www.nettunoconsulting.com o del profilo social allo stesso afferente in cui essi sono presenti.

Commenti


© 2020 by Indaco

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Instagram

Powered by wix.com

Nettuno Consulting è un network tra professionisti, fondato da Simone Ferrari, p.i. 03329211209, Mattia Pecchini, p.i. 01790820672, Massimo Pucci, p.i. 02928611207, Ilaria Rottura, p.i. 02915231209

bottom of page