Eredità: accettarla o rinunciare?
- Nettuno Consulting

- 18 feb 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 6 mag 2020
Non è sempre immediato decidere cosa fare in caso di eredità: ecco alcuni consigli sull'iter da seguire per le diversi opzioni. - Avv. Massimo Pucci

Trovarsi al cospetto di una successione ereditaria è una situazione cui la vita può sottoporci: come dobbiamo comportarci dinanzi ad un tale adempimento?
Sicuramente molti di voi penseranno senza ombra di dubbio che esista un'unica strada da percorrere: dichiararsi erede e prepararsi a ricevere tutto o una parte di quanto è stato lasciato dalla persona che non è più tra noi.
Purtroppo, a volte, un lascito ereditario non è solo fonte di una improvvisa e inaspettata ricchezza: non a tutti capita di avere un lontano “zio d’America” che ci ha destinato una parte delle sue cospicue fortune, frutto del lavoro di una vita; a qualcuno, purtroppo, capita di aver avuto uno zio amante della bella vita e del lusso, oltre alle proprie possibilità, che ha lasciato sparute sostanze e….alcune esposizioni debitorie! che fare in questi casi?
L'accettazione dell’eredità
Il nipote dello “zio d’America” non avrà dubbi: accettare l’eredità! Ma come fare?
La accettazione della eredità può avvenire in maniera espressa o tacita.
L'accettazione espressa richiede un apposito atto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) in cui l’erede indica la propria volontà di subentrare nel patrimonio del defunto.
L'accettazione tacita consiste, invece, nel compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto dispositivo del patrimonio del defunto che non potrebbe essere posto in essere se non dall'erede, come ad esempio la vendita di un bene del compendio ereditario.
Apparentemente nel caso della accettazione tacita non è necessario alcun atto formale: se, però, si intende far valere il proprio diritto all’eredità, allora sarà necessario redigere un apposito documento di successione, rispettando i termini indicati dalle normative di legge (ovvero provvedere entro dodici mesi ad inoltrare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, per regolarizzare la propria posizione di erede).
Il termine per dichiararsi erede, invece, è di dieci anni dalla apertura della successione (art. 480 codice civile).
Per chi, invece, non è sicuro se il citato zio abbia lasciato maggiori oneri o maggiori onori, è prevista la procedura di accettazione con beneficio di inventario.
Tale tipologia di accettazione consente di tenere separati i patrimoni del defunto e dell’erede e pone un limite alla responsabilità dell’erede per i debiti del defunto.
L’erede infatti risponderà dei debiti del defunto solamente nei limiti del valore di quanto ha ricevuto.
La rinuncia all’eredità
Laddove, invece, non vi siano dubbi sul fatto che il famoso zio abbia lasciato oneri superiori agli onori...non rimane che rinunciare alla eredità, per evitare di dover rispondere col proprio patrimonio personale per i debiti del de cuius.
La rinuncia deve essere effettuata mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione; è inserita nel registro delle successioni e non deve prevedere, a pena di nullità, alcuna condizione, né essere sottoposta a termini o altre limitazioni.
Con la rinuncia il soggetto che la pone in essere non assume alcun diritto né obbligo sul patrimonio del defunto (salvo limitati effetti relativi alle donazioni a lui fatte ed ai legati testamentari), mentre la parte di eredità che sarebbe stata destinata a colui che ha rinunciato si accresce ai coeredi ed a coloro che avrebbero concorso col rinunciante o, comunque, si devolve agli eredi legittimi.
La rinuncia effettuata in favore di altri eredi non è valida: essa deve essere considerata alla stregua di una accettazione tacita e, quindi, produce l’effetto opposto a quello che sarebbe stato voluto.
La rinuncia è revocabile (a differenza dell’accettazione di eredità) entro 10 anni dall’apertura della successione, se l’eredità, a seguito della rinuncia, nel frattempo non sia stata devoluta ad altri chiamati.
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