Il Covid Manager
- Nettuno Consulting

- 8 lug 2020
- Tempo di lettura: 4 min
La valutazione e la gestione del rischio Covid in azienda.
Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

a) premessa
Con il comunicato regionale 645 del 30 aprile 2020 la Regione Veneto ha previsto la introduzione di una nuova figura: il Covid Manager.
Sebbene tale figura non sia stata implementata allo stesso modo in altre regioni del paese (in sostanza ne viene ripresa l’intera essenza, denominazione a parte, dalla Provincia Autonoma di Trento, che ha previsto la figura del Referente Aziendale, mentre la figura introdotta dalla Regione Lombardia ha in comune la sola denominazione di Covid Manager, che, però, in quel caso è un soggetto di nomina comunale per la sovrintendenza dei mercati all’aperto), appare assai importante analizzare il contesto in cui si inserisce ed i compiti ad esso assegnato.
Si ritiene, infatti, che, al di là della nomina di un vero e proprio Covid Manager, sia indispensabile che ogni azienda o esercizio commerciale si occupi in maniera dettagliata della valutazione e della gestione del rischio Covid, pena la sospensione della attività stessa, nonchè la applicazione della responsabilità civile e penale per la morte o le lesioni riportate da uno o più lavoratori a causa del contagio Covid sul luogo di lavoro (su cui seguirà un approfondimento nelle prossime settimane, vista l’importanza e la delicatezza del tema).
b) Covid Manager: a chi spetta nominarlo, quali sono i suoi compiti e quali requisiti deve avere
Il provvedimento della Regione Veneto indica che il Covid Manager deve essere nominato dal datore di lavoro e può coincidere con la sua persona (in special modo nelle piccole e medie imprese) oppure con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o con un soggetto avente poteri organizzativi e gestionali dell’azienda.
Il Covid Manager viene individuato non tanto come un nuovo centro di imputazione di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, bensì come un referente unico tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tra i suoi compiti, infatti, vi è sia la fase di individuazione delle norme e regole da impiegare in azienda per scongiurare il rischio di contagio da Covid, sia quella di implementazione di tali norme e regole all’interno delle policy e dei regolamenti aziendali, sia, infine, la fase di controllo che tali regole siano effettivamente rispettate da parte dei lavoratori e dei soggetti terzi che accedono ai locali dell’azienda (anch’essi degni di tutela da parte del datore di lavoro, sebbene privi di un rapporto contrattuale giuslavoristico con l’impresa).
Nel dettaglio, quindi, i compiti affidati al Covid Manager sono:
- la definizione del Piano aziendale “rischio Covid” (o protocollo anticontagio);
- l’attuazione degli interventi di prevenzione e contrasto ivi previsti;
- la partecipazione al Comitato aziendale di controllo già previsto dal Protocollo condiviso per il contenimento del COVID-19 (aggiornamento del 24 aprile 2020), a cui partecipano anche RLS e rappresentanze sindacali, per la verifica del rispetto delle misure previste a tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oltre a svolgere tale fondamentale ruolo di "facilitatore" per l'azienda in materia di analisi e gestione del rischio Covid, secondo la regione Veneto il compito ulteriore di questa nuova figura è quello di rappresentare il punto di contatto per le autorità sanitarie, sia in caso di controlli, che in caso di gestione di casi di contagio.
c) Oltre al Covid Manager: la valutazione e la gestione del rischio in azienda e la necessità o meno di modificare D.V.R. e, ove esistente, M.O.G.
Come visto il Covid Manager è una figura prevista solamente in una regione italiana (il Veneto) ed in una provincia autonoma (Trento) e non ne è prevista l’applicazione obbligatoria in altre porzioni del paese.
Si ritiene, però, che sia necessario per qualsiasi azienda o attività commerciale implementare le funzioni ad esso affidate (anche nell’ipotesi in cui non si provveda alla nomina di un soggetto a ciò esclusivamente deputato).
L’analisi del rischio è, infatti, fondamentale non solo per porre in essere i correttivi necessari a scongiurare l’insorgenza del rischio (in questo caso il contagio), ma anche per dimostrare nel corso di un eventuale controllo o in giudizio, di aver compiuto tutto quanto in propria possibilità per evitare il rischio stesso (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008).
Sebbene i documenti di cui dovrebbe essere già dotata l’impresa per ottemperare alle norme sulla sicurezza già comprendono il rischio da contagio virulento, si ritiene che, vista la particolarità del c.d. Coronavirus, della sua diffusione a livello nazionale e del suo tasso di contagiosità (tutte circostanze che hanno portato ad una straordinaria ed inedita compressione, per non dire soppressione, di quasi tutti i diritti costituzionali ed alla emanazione di stringenti regole comportamentali e protocolli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) sia indispensabile formulare una appendice del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) contenente quanto implementato dalla azienda in ossequio ai protocolli regionali e statali ed alla normativa in materia di Covid.
Differente il discorso per il M.O.G. (modello di organizzazione, gestione e controllo) che alcune aziende (trattasi di documento facoltativo, come indicato in un precedente articolo in materia di D.Lgs. 231/01) adottano per provare a scongiurare la responsabilità dell’impresa per il compimento di reati presupposto a proprio interesse o vantaggio da parte di soggetti appartenenti all’organigramma societario.
Vista la particolarità dell’iter approvativo di tale documento e considerato che esso spesso rimanda a norme di dettaglio (protocolli aziendali), si ritiene sufficiente, per tali aziende, apportare direttamente le modifiche necessarie a contemperare il rischio da contagio Covid all’interno dei protocolli aziendali cui il M.O.G. rimanda.
L’impatto delle disposizioni relative alla emergenza Covid 19 è notevole nei luoghi di lavoro e spesso costituisce una nuova rilevante fonte di responsabilità per l’imprenditore: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per comprendere le migliori strategie da attuare per tentare di diminuire quanto più possibile il rischio da contagio all’interno delle attività produttive e commerciali.
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