Il Covid-19 ed i contratti in corso di esecuzione
- Nettuno Consulting

- 18 mag 2020
- Tempo di lettura: 4 min
Le risposte del codice civile agli effetti della pandemia - Avv. Mattia Pecchini

a) Premessa
La propagazione del Covid-19 in Italia e le normative emanate dal Governo, che ha imposto misure restrittive per fronteggiare la diffusione del contagio, stanno avendo significativi riflessi sui contratti in corso di esecuzione.
Molte imprese, infatti, rischiano quotidianamente di non poter correttamente adempiere i contratti in precedenza sottoscritti non solo per mancanza di liquidità, ma anche perché -ad esempio- vi è l’impossibilità di approvvigionarsi dei beni e servizi da altri paesi colpiti dalla pandemia (a tal proposito si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare del 25 marzo 2020 chiede alle Camere di Commercio di rilasciare, alle imprese operanti nei mercati internazionali, le “Attestazioni camerali di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19”).
In generale, il Legislatore italiano, a seguito del diffondersi dell’epidemia causata dal “Coronavirus”, ha deciso di non disciplinare gli effetti che l’emergenza stessa ha generato sui contratti in essere, fatta eccezione per alcune tipologie contrattuali, come il contratto di trasporto aereo e ferroviario.
Pertanto, per cercare di comprendere come disciplinare tali situazioni, è necessario affidarsi alle norme contenute nel Codice Civile, con particolare riferimento a quelle sull’impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta, forza maggiore ed il factum principis.
b) L’intervento di portata generale del Governo
Una conferma di ciò viene proprio dall’articolo 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”.
L’art. 1218 c.c., richiamato dal citato decreto legge, prevede che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta o tiene una condotta non compatibile con la consecutiva esecuzione della stessa, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento – o il ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni – è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile che va ricercata in un evento di carattere straordinario, imprevedibile e inevitabile, che può essere classificato, di volta in volta, come (I) caso fortuito (la fatalità, come un terremoto o una frana), (II) forza maggiore (la forza della natura o il fatto del terzo) o (III) factum principis (un provvedimento della Pubblica Autorità).
c) L’impossibilità sopravvenuta della prestazione ed i rimedi
Parlando di impossibilità sopravvenuta della prestazione, l’art. 1256 c.c. disciplina la conseguenza di una obbligazione divenuta impossibile prevedendo, al comma 1, che in tal caso la stessa si estingua. E’ evidente, tuttavia, che al fine di ritenere l’eventuale estinzione dell’obbligazione andranno considerate in concreto la durata dell’epidemia e l’incidenza -nel caso concreto- delle misure restrittive promulgate dal governo.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’art. 1463 c.c. disciplina gli effetti della impossibilità totale della prestazione determinata da causa non imputabile stabilendo che la parte che si trova nell’impossibilità di adempiere non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già eventualmente ricevuta. Tale conseguenza che implica una risoluzione del contratto può, peraltro, essere fatta valere sia dal debitore, ossia il soggetto che deve effettuare la prestazione divenuta impossibile, sia dal creditore della prestazione, ormai impossibilitato ad utilizzarla.
Un caso particolare ed interessante ai fini di tale analisi è poi disciplinato dal comma 2 dell’art. 1256 c.c. che, invece, prende in considerazione il caso della impossibilità temporanea dell’obbligazione, prevedendo che, in tale circostanza, il debitore non è responsabile del ritardo nell’inadempimento finché perdura la situazione di impossibilità.
In tale circostanza, il debitore sarà tenuto ad eseguire la prestazione nel momento in cui la circostanziata situazione d’impossibilità dovesse cessare, indipendentemente da un suo diverso interesse economico.
d) L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ed i rimedi
Ipotesi diversa rispetto a quella dell’impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, della prestazione, si presenta qualora la prestazione di una delle parti, seppur possibile, sia divenuta eccessivamente onerosa per l’accadimento di fatti straordinari ed imprevedibili che rendono la prestazione prevista in capo ad una delle parti del contratto particolarmente gravosa.
In tale particolare situazione, l’art. 1467 c.c. prevede che la parte che deve tale prestazione può invocare la risoluzione contrattuale se la sopravvenuta onerosità non rientra nell’alea normale del contratto.
Un rimedio è previsto anche a favore del soggetto che deve ricevere la prestazione, il quale ultimo può evitare la risoluzione del contratto offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
e) I richiami ai principi di correttezza e buona fede
Le norme sopra analizzate in relazione all’impossibilità sopravvenuta della prestazione, all’eccessiva sopravvenuta onerosità della stessa devono sempre coordinarsi con le altre disposizioni del Codice Civile, in particolare quelle relative ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (articoli 1175 c.c. e 1375 c.c.).
Il rischio, in concreto, potrebbe essere quello di un utilizzo strumentale di tali disposizioni al di fuori dei casi oggetto di tutela. Tale utilizzo strumentale esporrebbe la parte contrattuale inadempiente a quelle che sono le conseguenze tipiche di una violazione del contratto, tra le quali quelle di risarcire i danni causati alla parte che ha subito l’inadempimento.
f) Conclusioni
In conclusione, risulta evidente che, in tale situazione di estrema incertezza nella quale si trovano ad agire gli operatori commerciali dovuta sia agli effetti diretti del Coronavirus che ai conseguenti riflessi sul piano giuridico ed economico, le ipotesi di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta, forza maggiore e factum principis devono essere valutate in considerazione dello specifico caso concreto, rimodulando laddove possibile i rapporti contrattuali in ragione delle contingenti condizioni ed usando la prudenza necessaria per evitare l’abusivo esercizio di diritti che potrebbe esporre alle contestazioni tipiche di un inadempimento contrattuale.
Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360° al fine di valutare i possibili rimedi applicabili al contratto da voi sottoscritto.
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