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Il contratto di trasporto

Il trasporto di persone e di cose - Avv. Mattia Pecchini




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a) Premessa


Il trasporto è un contratto tipico disciplinato dal nostro codice civile che all’art. 1678 lo qualifica come un accordo in virtù del quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro.

Talvolta si è portati a pensare che il contratto di trasporto riguardi esclusivamente operatori commerciali. Tuttavia, ci capita frequentemente di concludere contratti di trasporto quasi senza rendercene conto. Un esempio classico lo si ha quotidianamente quando saliamo su un autobus che ci porta sul posto di lavoro.

Oppure, pensiamo all’acquisto di beni on line, pratica sempre più diffusa al giorno d’oggi. In tutti tali casi, ci sarà un soggetto che concluderà un contratto di trasporto con un vettore che si occuperà di consegnare tali beni. Purtroppo, può talvolta succedere che la consegna subisca degli intoppi, quali ritardi od altro. Proviamo a vedere quali sono i rimedi ed in che tempi si possono fa valere.

b) Il trasporto persone

Partiamo col dire che il codice civile distingue tra il trasporto di persone ed il trasporto di cose.

Il trasporto di persone è disciplinato dall’art. 1681 c.c. il quale prevede una presunzione di responsabilità del vettore il quale risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé.

Tale presunzione di responsabilità in capo al vettore è insita nella natura della prestazione cui lo stesso è obbligato che non consiste semplicemente nel trasferire una persona da un luogo all’altro, bensì nel trasportarla incolume insieme alle cose che porta con sé.

Tale tutela del viaggiatore è rafforzata dal fatto che lo stesso articolo 1681 c.c. determina la nullità delle clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore medesimo e si applica anche ai contratti di trasporto gratuito.

c) Trasporto merci

La responsabilità del vettore è disciplinata anche nel trasporto delle merci. Il vettore, in particolare, è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Tale responsabilità del vettore, sicuramente gravosa per lo stesso, trova la sua ragione nell’elevato grado di professionalità che lo distingue dal comune debitore e ne aggrava la posizione, richiedendo un maggior grado di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione.

L’articolo 1696 c.c. prevede poi che il danno derivante dalla perdita o avaria della merce si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della consegna.

Il destinatario deve accertare al momento della consegna l’identità e lo stato delle cose consegnate.

Infatti, l’art. 1698 c.c. prevede che il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore.

Al fine di mitigare tale previsione, lo stesso art. 1698 c.c. dispone a favore del destinatario la salvezza delle azioni per perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della consegna, purché in tal caso il danno sia denunciato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

d) Conclusioni

In conclusione, abbiamo visto come la legge, in materia di trasporto, ponga a carico del vettore gli oneri più gravosi.

Nel trasporto merci, inoltre, abbiamo visto come i rimedi per la perdita o l’avaria della merce siano da porre in essere in tempi molto stretti.

A tal riguardo, lo stesso articolo 2951 c.c., in materia di prescrizione, prevede che tutti i diritti derivanti dal trasporto si prescrivono nel termine di un anno (18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dall’Europa).


Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360° per aiutarti ad analizzare le clausole del contratto ed rimedi da porre in essere in caso di problematiche relative ad un trasporto.




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1 commento


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