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Il comodato d’uso di una autovettura.

Quando e come è possibile stipulare un contratto di concessione a titolo gratuito di una autovettura.

Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

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a) premessa


Può capitare di circolare con una autovettura intestata ad altro soggetto, sia perché l’autoveicolo fa parte del parco auto familiare, sia perché la abbiamo ottenuta in prestito, sia perché appartiene alla azienda per cui lavoriamo, e così dicendo.


Cosa accade se veniamo fermati dalle forze dell’ordine e il nostro nominativo non coincide con quello del proprietario, indicato nella carta di circolazione del veicolo?


Ebbene si, seppure molti di noi non ne sono a conoscenza, si rischia una sanzione: ecco come fare per evitarla.


b) il contratto di comodato


Prima di esaminare la sua applicazione alle autovetture occorre effettuare una breve panoramica sul contratto di comodato e sulle sue peculiarità.


Disciplinato dall’art. 1803 e seguenti del codice civile, esso è il contratto con cui una parte (comodante) consegna ad un’altra un bene mobile o immobile, affinché essa (denominata comodatario) se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla al termine del contratto.


E’ un contratto essenzialmente gratuito e non è prevista per lo stesso la forma scritta ab substantiam (significa che può essere validamente concluso anche oralmente).


Oltre alle obbligazioni principali, già citate, si evidenzia l’obbligo per il comodatario di sostenere le spese necessarie per l’utilizzo del bene oggetto del comodato senza aver diritto al loro rimborso e la possibilità, invece, di ricevere il rimborso delle spese effettuate per la manutenzione urgente del bene.


Il comodato può avere una durata precisa (pattuita tra le parti) o essere a tempo indeterminato: in questo ultimo caso l’obbligo di restituzione del bene scatta al momento in cui esso viene richiesto dal comodante.


c) il contratto di comodato di un autoveicolo


Il contratto di comodato, quindi, può avere ad oggetto una autovettura (bene mobile registrato), ma a regolare ulteriormente la fattispecie entra in gioco il codice della strada, il quale, al proprio articolo 94, punto 4bis, recita: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversida quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.


Pertanto, in caso di concessione in comodato di una autovettura per un periodo superiore ai trenta giorni, è obbligatoria la dichiarazione alla Motorizzazione competente, affinché lo annoti sulla carta di circolazione.


Alla omissione di tale disposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 728 a euro 3.636.


Gli unici casi in cui tale dichiarazione non è obbligatoria sono:

- il comodato di durata inferiore ai trenta giorni;

- il comodato (di qualsiasi durata) nei confronti di un familiare convivente con il comodante (Circolare Ministero Trasporti del 27 ottobre 2014).


La procedura per la dichiarazione prevede la compilazione del modello TT2119 e l’invio alla Motorizzazione competente unitamente a:

- dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà del proprietario dell’auto, con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, corredata dalla copia del documento di identità del comodante;

- copia del bollettino di versamento sul c.c. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) pari ad € 16,00;

- copia del bollettino di versamento sul c.c. 9001 (Diritti di motorizzazione) pari ad € 10,20.


In caso di auto aziendali il modello da compilare è il TT2120 ed allegare i medesimi versamenti; particolarità: in caso di cessioni plurime in comodato è possibile depositare un solo modello, con un solo versamento da € 16,00 e tanti versamenti da € 10,20 quante sono le carte di circolazione da aggiornare.


Casi di auto aziendali escluse dall’onere della dichiarazione sono:

- la concessione di veicoli al dipendente a titolo di “benefit” (infatti in questa ipotesi la concessione sostituisce una porzione della retribuzione, quindi non ricorre la fattispecie del comodato);

- uso promiscuo del veicolo aziendale (il dipendente lo utilizza anche per scopi privati, quindi non si ricade nell’alveo del comodato);

- veicolo concesso in uso temporaneo a più dipendenti contemporaneamente (viene meno, quindi sia la concessione a titolo personale dell’autoveicolo, sia la durata temporale continua di tale affidamento).


Alla luce di quanto esaminato, quindi, onde evitare di incorrere nella sanzione prevista dal codice della strada occorre prestare attenzione a come impostare il contratto di comodato ed a effettuare la dichiarazione alla motorizzazione, ove prevista: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per analizzare e redigere il contratto di comodato di una o più autovetture.

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