I metodi alternativi di risoluzione delle controversie
- Nettuno Consulting

- 26 lug 2020
- Tempo di lettura: 4 min
La mediazione - Avv. Mattia Pecchini

a) Premessa
Dopo aver parlato della negoziazione assistita, oggi analizziamo un ulteriore strumento per la risoluzione delle controversie: la mediazione.
Anche la mediazione nasce dall'esigenza di deflazionare il contenzioso giudiziario e fornire alternative meno costose rispetto all'affrontare una causa civile ed a tal fine, il legislatore ha deciso di dettagliare una serie di materie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio, prima di procedere giudizialmente.
b) La mediazione
La mediazione è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 ed è definita dal legislatore come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Tre sono le tipologie di mediazione previste:
facoltativa: quando sono le parti a scegliere di avviare un tentativo di mediazione per controversie non indicate tra quelle obbligatorie;
obbligatoria: per le materie per le quali la legge prevede espressamente che qualora sorga un conflitto, è obbligatorio esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere al giudice ordinario;
delegata: quando, nel corso della causa civile, è il giudice a mandare le parti in mediazione, posticipando la ripresa del giudizio civile all'esito della mediazione medesima.
Sul piano procedurale, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia la sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente a giudicare sulla controversia.
La domanda di mediazione può essere azionata da una parte, ma può anche essere congiunta, ossia iniziata con una unica domanda dalle due (o più controparti).
Nel corso del primo incontro, il mediatore chiarisce ai presenti sia la funzione della mediazione che le modalità con cui la stessa di svolge e invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di “entrare in mediazione”, ossia di voler concretamente discutere del merito della questione al fine, eventuale, di giungere ad un accordo.
In caso di risposta positiva, il mediatore procede con lo svolgimento della mediazione che potrà svilupparsi in uno o più incontri. Se, invece, le parti non desiderano entrare in mediazione, il mediatore redige il verbale di mancato accordo, in seguito al quale né l'organismo di mediazione né il mediatore hanno diritto al compenso (fatte salve le spese vive di avvio della mediazione).
c) La mediazione obbligatoria
La mediazione è obbligatoria se la causa verte sulle seguenti materie:
condominio;
diritti di proprietà e altri diritti reali come usufrutto, superficie, uso, abitazione, servitù;
divisione;
successioni ereditarie;
patti di famiglia;
locazione;
comodato;
affitto di aziende;
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari;
procedimenti per convalida di licenza o sfratto: ma solo in caso di opposizione, alla prima udienza;
procedimenti possessori: ma solo dopo l’ordinanza che pronuncia sul provvedimento d’urgenza;
opposizione a decreto ingiuntivo: la mediazione è obbligatoria, ma solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
La mediazione non deve e non può essere richiesta in caso di separazioni e divorzi (per le quali, invece, si può procedere con la negoziazione assistita) e neppure in controversie di lavoro e diritto previdenziale.
d) Esito della mediazione
All'esito degli incontri che si terranno presso l’Organismo di mediazione prescelto, il procedimento di mediazione può avere il seguente esito:
positivo: le parti raggiungono un “accordo”: il mediatore redige un verbale di conciliazione che ingloba il testo dell’accordo raggiunto redatto a cura delle parti, il quale costituisce titolo esecutivo e in alcuni casi deve essere omologato dal tribunale;
negativo: le parti non raggiungono alcun accordo ed il mediatore verbalizza la conclusione negativa del procedimento. Ciascuna delle due è, conseguentemente, libera di procedere in Tribunale;
se le parti non trovano un accordo o quando le stesse presentano una richiesta congiunta, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione non vincolante; pertanto, le parti possono aderire o meno a tale proposta.
e) Il ruolo del mediatore e dell’avvocato
Per un positivo esito della procedura di mediazione, vi sono delle figure chiave, quella del mediatore che deve garantire per il corretto svolgimento della procedura, nonché gli avvocati che devono consigliare i rispettivi assistiti e guidarli, laddove possibile, verso il raggiungimento di un accordo.
Per agevolare il buon esito della mediazione, è previsto l’obbligo sia per il mediatore che per le parti (ed i rispettivi avvocati) di mantenere l'assoluta riservatezza circa le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento e le informazioni acquisite nel coso della stessa che non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale e successivo giudizio civile.
f) Conclusioni
In conclusione, prima di procedere giudizialmente, è opportuno valutare se vi siano elementi che consiglino di ricorrere ad una mediazione che potrebbe condurvi al raggiungimento di un accordo soddisfacente senza dover attendere i tempi -spesso lunghi- della giustizia e l’esito di un contenzioso giudiziale mai scontato.
Si consideri, inoltre, che i costi della mediazione potrebbero essere molto più contenuti rispetto a quelli di un giudizio civile ed in caso di esito positivo le parti godranno anche di un credito d'imposta connesso ai costi sostenuti per la mediazione.
Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo legale, può fornire assistenza a 360° e di assisterti nell'affrontare un procedimento di mediazione.
Il contenuto del presente articolo, nonchè di quanto contenuto nell’intero sito web e nelle pagine social è di proprietà esclusiva dei professionisti partner di Nettuno Consulting. E’ vietato ogni genere di uso, riproduzione, manipolazione o estrapolazione differente dalla mera lettura e dalla citazione dei contenuti mediante link diretto alla pagina del sito www.nettunoconsulting.com o del profilo social allo stesso afferente in cui essi sono presenti.



Commenti