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I metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Aggiornamento: 20 lug 2020

La negoziazione assistita - Avv. Mattia Pecchini





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a) Premessa


Le statistiche degli ultimi anni evidenziano che in Italia le cause giudiziali sono in costante calo e su tale dato influiscono in gran parte i costi della giustizia certamente elevati che spesso fungono da deterrente per coloro che, pur volendo tutelare i propri diritti che ritengono lesi, non se la sentono di affrontare un giudizio dalla durata e dall’esito incerti.


Per tentare di far fronte a tali esigenze e deflazionare un carico giudiziale gravoso nei Tribunali del nostro Paese, sono stati introdotti degli strumenti di risoluzione alternative delle controversie (in inglese indicate con l’acronimo A.D.R. – Altenative Disputes Resolution), attraverso i quali tutelare i propri diritti.


In questo articolo, analizziamo la negoziazione assistita, rinviando ad un altro articolo la mediazione obbligatoria, ossia due degli strumenti maggiormente utilizzati per trovare un accordo, ma non gli unici nell’ambito delle modalità alternative di risoluzione delle controversie.


b) La negoziazione assistita


La negoziazione assistita è stata introdotta dal Decreto Legge n. 132 del 2014 convertito nella Legge n. 162 del 2014 e consiste in una convenzione in cui le parti s’impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per tentare di risolvere consensualmente una controversia con l’assistenza degli avvocati.


Tale convenzione deve necessariamente indicare il tempo concordato dalle parti -non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti)- per cercare un accordo, nonché l’oggetto del contendere che non può mai riguardare diritti indisponibili o materie di lavoro.


Il procedimento di negoziazione assistita ha inizio con la sottoscrizione dell’invito in mediazione assistita inviato, tramite il proprio avvocato, alla controparte con indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni o di rifiuto ad aderire, ciò verrà valutato dal Giudice, nel successivo procedimento, ai fini della condanna alle spese di lite, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ai fini della condanna al risarcimento per lite temeraria e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.


Se la controparte accetta l’invito, si entra nel vivo della negoziazione la quale, all’esito di uno o più incontri che si svolgono presso lo studio di uno degli avvocati delle parti, potrà terminare con un accordo o una dichiarazione di mancato accordo.


In caso di esito positivo, l’accordo viene sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che ne certificano sia l’autografia della firma che la conformità dello stesso rispetto alle norme imperative ed all’ordine pubblico.

L’accordo così raggiunto ha valore di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.


c) La negoziazione assistita obbligatoria


Al fine di favorire lo sviluppo di tale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, la legge ha previsto dei casi in cui il tentativo di negoziazione assistita è obbligatorio prima di poter azionare il relativo giudizio civile.


Facciamo riferimento alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per la circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti i 50.000,00 Euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria.


In tali ipotesi, qualora una parte proceda direttamente in giudizio, alla prima udienza l’altra parte potrà far valere l’eccezione d’improcedibilità, oppure la stessa potrà essere rilevata d’ufficio dal Giudice.


d) La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio


Ipotesi specifiche di negoziazione assistita sono previste dalla legge in caso di separazione e divorzio.


Tramite la convenzione di negoziazione assistita i coniugi assistiti da almeno un avvocato per parte possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente disposte.


Il vantaggio della negoziazione assistita rispetto alla separazione o divorzio davanti al sindaco è dato dal fatto che può essere utilizzata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.


e) Conclusioni


In conclusione, va rilevato come per una positiva definizione di una procedura di negoziazione assistita sia fondamentale il ruolo degli avvocati che assistono le parti e le guidano nel percorso che potrebbe condurle ad un accordo.


Anche a tal fine, è previsto l’obbligo per i difensori di tenere riservate le informazioni assunte nel corso della procedura che non potranno essere utilizzate nell'eventuale successivo giudizio.


Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360° ed aiutarti a valutare se per la migliore soluzione della tua controversia sia utile od obbligatorio ricorrere ad una negoziazione assistita.



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