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Figli e affini, il diritto di un genitore agli alimenti

Aggiornamento: 9 feb 2021

Quando un genitore deve essere mantenuto dai propri figli?

Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)



a) premessa


In una società in continua evoluzione, tra i mutamenti inesorabili vi è anche la forma della famiglia e dei rapporti che sorgono e si sviluppano con ed intorno ad essa.


Seppure la tradizione (in particolare in un paese come il nostro) ci induca ancora oggi ad immaginare un concetto familiare di stampo patriarcale, in cui, in maniera del tutto naturale, i genitori si occupano della crescita dei figli e recitano il ruolo di sostegno, anche economico, anche successivamente alla fuoriuscita del figlio dal nucleo familiare.


Ciò è dovuto sia alla cultura familiare del nostro paese, sia alla organizzazione economica che la stragrande maggioranza delle famiglie italiane ha perseguito negli anni, fondata sul risparmio e sulla esistenza di un introito sicuro per gli anziani genitori e suoceri dettato dalle pensioni dagli stessi percepite.


Il mutamento sociale ha intaccato, ormai da diverso tempo, tale schema di pensiero: sempre più spesso si assiste ad accresciute necessità da parte dei soggetti anziani (dovuta anche alla espansione della aspettativa di vita media), che spingono spesso verso una inadeguatezza del proprio reddito (in prevalenza pensionistico, come detto), non solo a sostentare le iniziative di vita dei figli, ma, anche e soprattutto, a provvedere sino in fondo alle proprie esigenze personali.


Ecco che, in tali situazioni, si ribalta completamente la naturale obbligazione di sostentamento dei figli da parte dei genitori e ci si interroga su chi sia tenuto ad aiutare un genitore in difficoltà organizzativo-economica.

b) l’art. 433 del codice civile

Con tale norma viene indicato il dovere di provvedere a soddisfare il bisogno alimentare di un soggetto in capo a:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.


Per quanto di interesse in questa breve disamina, quindi, rileviamo che il punto b) preveda un obbligo dei figli a sostentare il genitore, in caso di sua difficoltà.


La condizione perché la indicata obbligazione diventi tale è che il soggetto beneficiario versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.).

Con sentenza 08/11/2013, n.25248, la Corte di Cassazione civile ha individuato che “Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”.


Per meglio comprendere quale sia il contenuto della obbligazione occorre sottolineare che lo stesso art. 438 c.c. definisce il concetto di alimenti come “quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto, però, riguardo alla sua condizione sociale”.


In tale definizione, quindi, rientra tutto quanto possa far condurre una vita dignitosa all'alimentando (vitto, alloggio, cure mediche).


Tale obbligo può essere adempiuto sia mediante un'obbligazione in natura (ad es. accoglimento nell'abitazione dell'obbligato), sia nella corresponsione periodica di una somma.

Se vi sono più persone ad essere obbligate alla prestazione alimentare, ciascuna deve concorrervi in proporzione alla propria capacità di contribuzione: in altre parole, non esiste la necessaria suddivisione in parti uguali dell’onere tra i coobbligati, ma ciascuno è chiamato a prestare il proprio sostegno nella misura che è in grado di fornire, in base alla propria situazione economica.


Come ben si può immaginare, non è semplice, specialmente in caso di mancato affiatamento e distanza (fisica e empatica) tra i coobligati, ottenere in ogni caso accordi stabili che regolino tale situazione.


E’ in questi casi che, ove il disaccordo non sia appianabile in via bonaria, si rende necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria per stabilire obblighi e ripartizioni di responsabilità tra i coobbligati.


Da ultimo è necessario osservare che disattendere l’obbligo alimentare indicato o, addirittura, lasciare il proprio genitore in stato di abbandono (ovvero lasciarlo nel pericolo della propria incolumità) sono condotte delittuose, punite ai sensi del codice penale.

c) affinità e obbligo di prestare gli alimenti

Come visto, sussiste un dovere per i figli di occuparsi, anche in maniera sostanziale, del sostentamento dei propri genitori in difficoltà, ma non solo.


A tale dovere sono chiamati anche alcuni affini.


Chi sono costoro?


Affini, per la legge italiana (art. 78 c.c.), sono i parenti del proprio coniuge (esempio suoceri-genero/nuora è un rapporto di affinità).


Ecco che l’art. 433 c.c., come visto, ai propri numeri 4 e 5 del comma 1, individua generi, nuore, suoceri e suocere tra i coobbligati al sostentamento del soggetto in difficoltà.


Il dovere oggetto della presente disamina si presta in ordine di grado (gli affini assumono il medesimo grado del loro coniuge, rispetto all’alimentando): pertanto in assenza di parenti di grado superiore, toccherà anche agli affini provvedere al sostentamento del soggetto in difficoltà.


Ciò potrebbe accadere nei casi, ad esempio, in cui il coniuge dell’affine (quindi parente diretto dell’alimentando) sia deceduto o sia nullatenente.


Non solo il vincolo di sangue, quindi, può portare ad un obbligo alimentare.

Le accresciute spese ed esigenze dei soggetti non più giovani aprono sempre di più la porta al coinvolgimento di figli ed affini nel sostentamento dei genitori in difficoltà: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per comprendere l’esistenza di un proprio obbligo a contribuire e la misura di tale contribuzione stessa.

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