E’ obbligatorio avere in auto il certificato di assicurazione?
- Nettuno Consulting
- 17 giu 2020
- Tempo di lettura: 5 min
Le sanzioni previste dall’articolo 180 del Codice della Strada
Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

a) premessa
Non lo ammetteremo mai, ma vedere quella paletta che si abbassa e che si direziona verso il bordo strada invitandoci ad accostare ci mette sempre un po’ a disagio e ci riporta immediatamente ai tempi della scuola guida: in pochi secondi riassestiamo la nostra posizione al volante (la nostra e quella delle nostre mani), inseriamo l’indicatore di direzione (eh si, si chiama così, anche se il termine è usato solo dai redattori di libri per la patente, verbali di elevazione di sanzioni amministrative e di libretti di uso e manutenzione del veicolo) per preannunciare il nostro accostamento sul ciglio della carreggiata e facciamo un rapido esame del nostro stile di guida degli ultimi 100 metri (sperando che l’affidatario della paletta non ci stesse fissando da più lontano) e delle condizioni dell’autovettura che stiamo conducendo, cercando invano di tranquillizzare noi stessi sul fatto che supereremo agevolmente il controllo che stiamo per subire.
E proprio mentre terminiamo mentalmente questo riepilogo (stavo rispettando il limite di velocità? Avrò gli pneumatici adeguatamente gonfi e con scanalature di profondità ricompresa nel limite di legge? Si, ma poi….qual’era pure il limite di velocità su questa strada? E via dicendo…) ci arriva dal finestrino la domanda più ovvia, quella talmente scontata da non avergli riservato il minimo spazio nel rapido “check” della situazione: “Può favorire patente, libretto e certificato di assicurazione?”.
Patente e libretto, normalmente, si riesce a fornirli dopo una vasta ricerca all’interno di borse, portafogli e cassetti portaoggetti, ma l’assicurazione…..l’assicurazione…..ma l’assicurazione non avevamo letto da qualche parte che non si dovesse più tenere in auto?
Così almeno pensiamo stringendo tra le mani il giallo verbale relativo alla violazione dell’art. 180 del Codice della strada, che ci sanziona a causa della mancata presenza del certificato di assicurazione all’interno dell’auto comminandoci una sanzione pecuniaria da € 42 ad € 173 e ci invita a recarci entro trenta giorni presso una delle sedi del corpo di polizia che ha elevato il verbale per far rammostrare tale certificato, pena…..un’altra (e di importo nettamente maggiore: da euro 422,00 a euro 1.695,00!) sanzione.
b) Obbligatorietà o meno della presenza del certificato di assicurazione all’interno dell’auto.
L’art. 180 del Codice della Strada non sembra lasciare dubbi: tra i documenti necessari per poter circolare vi è (alla lettera d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
Con circolare Prot.300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016, però, il Ministero dell’Interno (cui spetta, ai sensi del 3 comma dell'art. 11 del Codice della Strada, il coordinamento delle attività di polizia stradale da chiunque espletate), recependo il provvedimento Ivass 41 del 22 novembre 2015, ha stabilito che (dalla data del provvedimento Ivass richiamato) non fosse più obbligatorio conservare in vettura (ed esibire in caso di controllo) il certificato originale di assicurazione, prevedendo la impossibilità per gli organi di polizia di sanzionare il conducente del veicolo per il mancato possesso del certificato di assicurazione nonchè la impossibilità ulteriore di prevedere l’obbligo di recarsi successivamente presso gli uffici dell’organo accertatore per rammostrare tale certificato.
Ulteriormente, sempre il Ministero dell’Interno aveva emanato una ulteriore circolare, la n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 (si tratta di un atto avente efficacia vincolante nei confronti di chi svolge attività di rilevazione delle infrazioni al C.d.S.) con la quale, ponendosi il problema del rapporto tra ordine di esibizione e doveri di ricerca d’ufficio delle informazioni necessarie, ha stabilito che: “la disposizione (l’art. 180 c. 8 CdS) deve essere necessariamente correlata alle innovazioni introdotte dalle norme relative all’autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esista o meno”.
La normativa richiamata è quella portata dall’art. 43 del D.p.R. 445/2000, il quale statuisce che: “Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l’indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Dall’esame di tale normativa, quindi, parrebbe evincersi che la norma portata dall’art. 180 del Codice della Strada debba essere applicata previa la sua armonizzazione con le circolari ministeriali sopra menzionate e con la normativa portata dal nuovo art. 43 del D.p.R. 445/2000, con l’effetto che la sanzione appare elevabile unicamente nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia in grado di reperire la conferma dell’esistenza o meno del documento richiesto (in questo caso il certificato di assicurazione) attraverso i pubblici registri a cui ha accesso.
Tra questi (ed è ciò che riguarda il caso di specie) vi è la banca dati dell’ANIA, confluita poi nella banca dati presso la direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti istituita dall’art.1 c.1 lettera c) del decreto interministeriale n.110 del 09.08.2013), cui le forze dell’ordine (ivi inclusa la Polizia Municipale) hanno l’accesso telematico.
c) concludendo
Il Codice della Strada indica l’obbligatorietà del possesso, per poter circolare, del certificato di assicurazione obbligatoria (è sufficiente anche una copia fotostatica o elettronica, rammostrando all’agente il documento dallo smartphone), ma l’evoluzione delle norme ha individuato in capo alla pubblica amministrazione l’obbligo di tentare di reperire la conferma dell’esistenza di tale documento dalla consultazione della banca dati ANIA, cui ha collegamento diretto.
Pertanto ciò lascerebbe suggerire che sia sicuramente importante avere con sé almeno una copia del certificato da rammostrare all’agente accertatore in caso di posto di blocco, nell’ipotesi in cui il collegamento alla banca dati della pattuglia non funzioni o renda qualche errore (in tale modo ci si metterà nelle condizioni di scongiurare la sanzione di cui all’art. 180 c.d.s.), ma anche che non dovrebbero più essere comminate le sanzioni previste dall’art. 180, comma ottavo, del Codice della Strada, nell’ipotesi in cui non si ottemperi all’invito di recarsi presso il comando entro i trenta giorni successivi alla redazione del primo verbale: diventa difficile, infatti, pensare che il collegamento con la banca dati ANIA sia impossibilitato per ben trenta giorni all’ufficio del comando di polizia che ha elevato la prima sanzione.
E se venisse elevato comunque un verbale per tale omissione? Non resterebbe che tentare il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace per le motivazioni indicate in precedenza.
Ricevere un verbale per violazione del Codice della Strada pone sempre il dilemma se ottemperare alle sanzioni ivi previste o se vi siano i margini per proporre ricorso: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornirti consulenza e assistenza a 360° per analizzare la situazione e suggerire gli aspetti da considerare per effettuare una scelta consapevole.
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