D.Lgs. 231/01 - La responsabilità "penale" dell'impresa
- Nettuno Consulting

- 25 mar 2020
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 6 mag 2020
Modalità per svincolare l'impresa dalla responsabilità per i reati commessi dai suoi dipendenti e dirigenti. - Avv. Massimo Pucci

a) premessa
Quando pensiamo alla responsabilità penale, da reato, il pensiero corre ai processi penali visti o raccontati nei telegiornali, ai condannati messi agli arresti, alle arringhe difensive degli avvocati, ma mai potremmo immaginare che a salire sul banco degli imputati possa essere una azienda o una società, insomma una persona giuridica in luogo di una persona fisica.
“mai potremmo immaginare che a salire sul banco degli imputati possa essere una azienda o una società”
Intendiamoci, questo non vuol dire che vedremo una società varcare i cancelli del carcere, però con l’emanazione del D.Lgs. 231/01 il legislatore ha proprio inteso sanzionare anche le persone giuridiche per la responsabilità da reato, ovvero quando un soggetto in essa radicato (sia esso un dipendente, un dirigente o un amministratore) ponga in essere una condotta criminosa che porti (o possa portare) un vantaggio alla società stessa.
b) i presupposti
Premesso che la responsabilità penale è e rimane esclusivamente personale, ovvero del soggetto che pone in essere la condotta criminosa, il legislatore ha voluto coinvolgere la società affinchè vigili sui possibili rischi di commissione di reati nell’esercizio della attività d’impresa e si organizzi per scongiurare il più possibile tali rischi.
Si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 qualora un qualsiasi dirigente o collaboratore dell’azienda commetta un reato nell’interesse o a vantaggio dell’azienda: in tale ipotesi essa ne risponde con sanzioni economiche e pesanti sanzioni interdittive, oltre che con la conseguente pubblicità negativa.
Un punto essenziale della responsabilità da reato delle aziende è che questa trae origine da una colpa di carattere organizzativo: se l’azienda viene dichiarata responsabile è perché non si è saputa concretamente organizzare per la prevenzione di quel reato.
Tra i requisiti principali, pertanto, vi deve essere l’interesse o il vantaggio per la società/azienda sussistente o derivato dalla condotta criminosa.
Per INTERESSE si intende: la connessione teleologica tra il reato e le finalità che compiendo esso si vorrebbero conseguire (presupposto di tipo soggettivo apprezzabile “ex ante”);
Per VANTAGGIO si intende: il beneficio che l'ente ha direttamente o indirettamente ottenuto dalla commissione del reato (presupposto di tipo oggettivo, apprezzabile “ex post”).
c) dubbi interpretativi
Esiste un interesse o un vantaggio nei reati c.d. colposi? (esempio: quale sarebbe il vantaggio per una azienda nella commissione dei reati inerenti la sicurezza e salute sul lavoro?) La giurisprudenza ha sostenuto che esiste interesse o vantaggio in quanto una simile condotta potrebbe essere scaturita dal desiderio di risparmiare sulle misure di sicurezza e prevenzione.
Il decreto è applicabile anche alla fattispecie del reato tentato? Si, viene previsto uno sconto di un terzo delle sanzioni previste per il reato compiuto.
d) le sanzioni
Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati (c.d. reati presupposto) consistono in:
sanzione pecuniaria: da Euro 25.823 fino ad un massimo di Euro 1.549.370;
sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
confisca del profitto (sequestro conservativo in sede cautelare);
pubblicazione della sentenza di condanna.
e) esenzione da responsabilità - il modello organizzativo
Il Decreto prevede la possibilità per l’Ente di essere esonerato da responsabilità qualora abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
Il Modello di Organizzazione è l’insieme delle regole e procedure, comunque denominate, che in concreto sono previste ed attuate per l’organizzazione e la gestione dell’Ente
Le caratteristiche di tale modello sono indicate nell’Art. 6 c. 2 D.Lgs. 231/2001:
- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire il compimento dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Se sei un’azienda sai perfettamente quanto possano essere pesanti le sanzioni in caso di commissione di un reato presupposto da parte di un tuo dipendente o dirigente, senza che sia stato posto in essere un modello organizzativo efficace: le sanzioni non colpiscono solo economicamente la società, ma possono prevedere interdizioni che limitino, sino ad annullarla, la possibilità di continuare nello svolgimento della attività sociale.
Trascurare tale norma o provvedere alla redazione del modello organizzativo con approssimazione può causare gravi danni alla tua attività: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per analizzare la situazione attuale della tua azienda e suggerire le modalità per rispettare la normativa vigente e minimizzare i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali.
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