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Agente di commercio o procacciatore d’affari?

Aggiornamento: 26 mag 2020

L'inquadramento giuridico di una figura centrale per l’incremento del proprio business - Avv. Massimo Pucci


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a) premessa


Un’attività commerciale ha la primaria e continua necessità di espansione della propria clientela, al fine di poter raggiungere il maggior numero di potenziali soggetti interessati all’acquisto dei prodotti o dei servizi dalla stessa proposti sul mercato.


La modalità classica per raggiungere tale obiettivo consiste nel rivolgersi a soggetti che possano proporre i prodotti e servizi da commercializzare ad una propria rete di contatti, già esistente o da ampliare appositamente, al fine di fornire al preponente una serie di potenziali clienti, ricevendo quale compenso una percentuale (provvigione) sugli affari conclusi per il tramite del suo intervento.


Quando il preponente (in special modo quando si tratta di attività con struttura e dimensioni modeste), però, si trova di fronte al soggetto che possa rivestire le qualità appena elencate, deve affrontare un dilemma di non semplice risoluzione: inquadrarlo quale agente di commercio o quale procacciatore di affari?


b) contratto di agenzia e contratto di procacciatore di affari: differenze e rischi


Sicuramente la figura di riferimento in tale ambito è quella dell’agente di commercio, il cui contratto di affidamento dell’incarico (c.d. contratto di agenzia) è regolato dal Codice Civile, agli articoli compresi tra il n. 1742 e il n. 1753.


Sostanzialmente l’agente di commercio è quel soggetto che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un altro soggetto, dietro retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Egli può avere o meno il diritto di esclusiva (ovvero può essere l’unico agente del preponente - la c.d. casa madre indicata nella premessa - in quel territorio oppure no), può agire con o senza rappresentanza (ovvero con la possibilità o meno di concludere direttamente i contratti per conto del preponente), può essere pluri o mono mandatario (ove agisca per diverse aziende oppure per conto di una sola), può essere soggetto, con apposito patto scritto, a divieti di concorrenza ed ha diritto ad una provvigione sugli affari conclusi direttamente o procurati al preponente tramite la propria attività.


Il contratto di agenzia si caratterizza anche per le indennità che possono spettare all’agente alla cessazione del rapporto, tra cui l’indennità di mancato preavviso, l’indennità di fine rapporto (firr), l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica di fine rapporto di cui all’art. 1751 c.c. (su quest’ultima si segnala l’approfondimento dell’Avv. Mattia Pecchini sul nostro sito) e per il dovere, da parte del preponente, di provvedere alla iscrizione dell’agente presso l’ente Enasarco ed al versamento della relativa contribuzione.


La figura dell’agente di commercio, pertanto, appare essere adatta ad un soggetto preponente che sia adeguatamente strutturato e possieda una notevole dimensione (anche solo a livello di volume di affari), visto e considerato che gli adempimenti da porre in essere non sono trascurabili (come non trascurabili sono la possibilità di contenzioso che potrebbe potenzialmente sorgere al termine del contratto di agenzia ed il relativo valore).


La figura del procacciatore di affari, invece, richiede un minor formalismo e meno adempimenti (per questo, spesso, i preponenti contrattualizzano la figura dell’agente di commercio con un contratto di procacciatore di affari, andando incontro ai rischi che vedremo), in quanto non sono previste indennità alla conclusione del rapporto al pari dell’iscrizione e della contribuzione presso l’Enasarco.


A differenza di quanto avviene con il contratto di agenzia, nel procacciamento d’affari, il procacciatore non assume nessuna obbligazione con riguardo alla conclusione del contratto, ma la sua attività consiste nel promuovere e segnalare al preponente eventuali clienti interessati ai propri prodotti e servizi o a stipulare intese commerciali con esso.


Altro tratto di distinzione tra le due figure è il tempo dedicato alla attività: l’agente svolge il suo rapporto in maniera stabile e continuativa, a differenza del procacciatore di affari.


Il preponente che intende stipulare un contratto di procacciamento di affari, pertanto, al mero fine di sottrarsi agli oneri imposti dal rapporto di agenzia, non solo corre il rischio che il contratto di procacciamento sia impugnato da parte del procacciatore/agente al termine del rapporto, al fine di ottenere le relative indennità e le altre tutele previste dalla normativa in materia, ma anche che sia chiamato a corrispondere quanto non versato per iscrizione e contribuzione Enasarco.


c) conclusioni


La valutazione della tipologia di contratto da impiegare per inquadrare al meglio il collaboratore che si adopererà affinché l'attività del preponente possa acquisire una maggiore clientela o concludere nuovi contratti è, quindi, un passaggio molto delicato e non privo di rischi.


Occorre considerare se l’attività svolta da tale soggetto sia occasionale o meno e se sia finalizzata alla conclusione di contratti oppure a procurare contatti di possibili clienti al preponente e tutto ciò dovrà trovare una precisa regolamentazione ed indicazione nel contratto da sottoscrivere.

Grande attenzione andrà prestata, nell’ipotesi in cui la scelta ricada sul contratto di procacciamento d’affari, affinché non siano inseriti nello stesso i caratteri tipici del contratto di agenzia, la cui presenza possa, quindi, lasciare trapelare l’insussistenza del carattere di occasionalità che contraddistingue il rapporto di procacciamento di affari.

Un'attività fondamentale quale la ricerca di nuovi clienti e nuove opportunità commerciali per la propria azienda può, come visto, indurre l’imprenditore ad assumere (consapevolmente o meno) rischi ingenti che potrebbero tradursi in futuro in un suo notevole danno economico: lasciarsi guidare dal mero desiderio di aggirare oneri e adempimenti o affidarsi a bozze contrattuali reperite su siti web o non realizzate ad hoc per la situazione da regolamentare sono comportamenti che promettono un fugace risparmio che potrebbe costare assai caro.

Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360° sia nella fase di consulenza preventiva volta ad individuare la corretta tipologia contrattuale applicabile, sia nella redazione della documentazione necessaria, che nella gestione delle controversie eventualmente insorte in materia.






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