Contratto d’agenzia: l’indennità meritocratica
- Nettuno Consulting

- 29 mar 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 6 mag 2020
Come regolare l'indennità meritrocatica al momento della cessazione del rapporto d'agenzia. - Avv. Mattia Pecchini
Al momento dello scioglimento del rapporto d’agenzia, il preponente e l’agente si trovano spesso a dover discutere sulle indennità di fine rapporto che spettano all’agente.
Solitamente, la regolamentazione dell’indennità meritocratica crea i maggiori contrasti.
Tale tipo d’indennità viene trattato sia dal codice civile che dagli Accordi Economici Collettivi di settore.
L'indennità meritrocatica nel codice civile
Per quanto concerne l'art. 1751 c.c., il diritto alla indennità meritocratica di fine rapporto è dovuta solo se ricorrono le seguenti condizioni:
1) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
2) il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
E' pacifico, in giurisprudenza, che le condizioni sopra indicate si debbano verificare congiuntamente affinché l'agente maturi l'indennità di cui all'art. 1751 c.c.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 273 del 09.01.2019 ha avuto modo di ribadire che la prova deve essere data dall'agente e che, nel mancato riconoscimento di tale indennità, incide certamente un decremento dei movimenti di affari verificatisi negli ultimi anni del rapporto.
Un’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione (n. 33374 del 27.12.2018) ha avuto modo di rilevare che deve essere valutata anche la permanenza dei vantaggi a favore del preponente successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia (nel caso di oggetto di tale sentenza, il fatturato dei nuovi clienti aveva segnato una curva notevolmente decrescente negli anni successivi alla cessazione del rapporto d'agenzia).
L'indennità meritrocatica negli Accordi economici collettivi
Passando all'analisi degli AEC, l'indennità di fine rapporto si suddivide in tre voci sostanzialmente:
1) indennità di risoluzione del rapporto, indipendente da incremento clientela e fatturato e rispondente al principio di equità;
2) indennità suppletiva di clientela, indipendente da incremento clientela e fatturato e rispondente al principio di equità;
3) indennità meritocratica (che è un sottogruppo dell'indennità di clientela) che prevede criteri di quantificazione dettagliati e diversi rispetto al principio enunciato dall'art. 1751, ultimo comma, c.c. (indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni...). Tuttavia, i medesimi AEC prevedono che tale indennità meritocratica sia maturata solo se si avverano le condizioni (sopra riportate) di cui all'art. 1751, primo comma, c.c.
In conclusione
Pertanto, abbiamo visto come la tematica relativa alle indennità di fine rapporto, in particolar modo la c.d. meritocratica, presenti numerose problematiche che necessitano particolare approfondimento ed analisi.
Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo legale, può fornire assistenza a 360° in tali particolari fasi che, talvolta, possono sfociare anche in contenziosi.
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