Coniugi con residenza in immobili diversi: no all’esenzione Imu
- Nettuno Consulting

- 18 nov 2020
- Tempo di lettura: 4 min
commento alla sentenza n. 20130/2020 della Corte di Cassazione.
Avv. Massimo Pucci (Nettuno Consulting - #professionisti)

a) premessa
Una tra le imposte sicuramente più indigeste e controverse degli ultimi decenni è quella inerente il possesso immobiliare (dapprima denominata Ici, fino ad arrivare, a seguito di abrogazioni, ripristini e modifiche, all’odierna Imu): essa (o, meglio, i tentativi di eliminarla o modificarla) ha rappresentato in numerose campagne elettorali una delle promesse maggiormente proferite (e, spesso, disattese) dai protagonisti dell’agone.
Ciò perché, inevitabilmente, la società del nostro paese è da sempre votata al possesso fondiario e, pertanto, anche per la intrinseca impossibilità di spostare al di fuori dei patri confini i beni immobili, colpita a qualsiasi livello ed in maniera capillare da un provvedimento che istituisca una imposta basata su tale presupposto.
L’imposta, nella sua ultima configurazione, prevede una esenzione per gli immobili che costituiscono l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per quelli ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (trattasi degli immobili di tipo signorile – A1 – delle abitazioni in ville e villini – A8 – e dei castelli – A9 –tipologie di immobili che rimangono in ogni caso soggetti all'imposta).
L’esistenza stessa di tale esenzione ha sviluppato la rincorsa ad escamotage volti a far ricomprendere nell’alveo della sua applicazione alcuni immobili della famiglia: il più diffuso, a quanto pare, riguarda il cambio di residenza di uno dei due coniugi verso l’immobile che non costituiva, nei fatti, l’abitazione principale della famiglia (quindi una seconda casa).
Corollario di tale impostazione sarebbe l’applicazione della esenzione Imu sia all’immobile principale (quello in cui vive la famiglia ed in cui ha mantenuto la residenza uno dei due coniugi, che ritiene tale immobile come propria abitazione principale), sia all’immobile “secondario” (quello in cui non vive abitualmente la famiglia ed in cui ha preso la residenza l’altro coniuge, ritenendo da quel momento tale immobile come propria abitazione principale).
La sentenza della Corte di Cassazione di cui oggi ci occuperemo, ha affrontato proprio un caso del tutto assimilabile a quello appena riprodotto nell’esempio.
b) la pronuncia in commento.
La vicenda trae le mosse dal ricorso in Cassazione presentato avverso alla sentenza n. 1287/23/2018, depositata il 26.3.2018 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello del Comune di Manerba del Garda sulla controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento per Imu e Tasi per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, sul presupposto che l’immobile posseduto dal ricorrente in Cassazione non potesse ritenersi abitazione principale ai fini dell’esenzione.
Nei fatti il soggetto passivo degli avvisi di accertamento possedeva la propria residenza anagrafica in un immobile, mentre il proprio coniuge (circostanza incontestata) risiedeva in altro e diverso immobile.
La Corte di Cassazione ha statuito, nella sentenza in commento, che: “il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in tema di ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi. Il citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (sottolineature a cura dello scrivente).
Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr.Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242)”.
Da tale statuizione, pertanto, non solo si evince il principio secondo cui è una sola l’abitazione principale che può, all’interno di un nucleo familiare, godere in astratto dell’esenzione dal versamento dell’imposta Imu (al netto delle esclusioni, sempre operanti, previste dalla norma medesima), ma, anche e soprattutto, che in caso di residenza posta dai due coniugi in due immobili differenti, nessuno dei due immobili potrà godere di alcuna esenzione ai fini Imu.
Inutile rilevare che tale sentenza sia destinata a creare due effetti immediati:
1) la eliminazione della convenienza dell’escamotage che numerose coppie di coniugi avevano escogitato per sfuggire all’imposizione fiscale su almeno uno degli immobili di proprietà del nucleo familiare;
2) la possibilità per i Comuni interessati, previo accertamento del fatto che la residenza nella “seconda casa” sia di comodo, di procedere al recupero dell’imposta evasa per i cinque anni precedenti (ovvero per quelle annualità di imposta non cadute in prescrizione).
Una simile decisione resa dalla Corte di Cassazione è destinata ad incidere su numerose famiglie e sulla relativa gestione immobiliare: Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire consulenza e assistenza a 360° per comprendere le migliori strategie da attuare per evitare di incorrere in comportamenti sanzionabili.
Il contenuto del presente articolo, nonchè di quanto contenuto nell’intero sito web e nelle pagine social è di proprietà esclusiva dei professionisti partner di Nettuno Consulting. E’ vietato ogni genere di uso, riproduzione, manipolazione o estrapolazione differente dalla mera lettura e dalla citazione dei contenuti mediante link diretto alla pagina del sito www.nettunoconsulting.com o del profilo social allo stesso afferente in cui essi sono presenti.



Commenti