La separazione personale tra i coniugi: procedure e peculiarità
- Nettuno Consulting

- 18 feb 2020
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 6 mag 2020
Quando le cose non vanno più come si vorrebbe, ci sono alcuni passaggi di cui tenere conto nell'affrontare una separazione. - Avv. Massimo Pucci

Quando un rapporto sentimentale, sfociato nel matrimonio, volge al termine, per le mille motivazioni che possono attentare al suo sereno decorso, ogni coniuge si trova a dover fare i conti con le incombenze pratiche e le procedure atte a regolamentare e formalizzare tale passaggio.
“In altre parole la separazione personale dei coniugi altro non è che un passaggio intermedio, richiesto obbligatoriamente dalla legge, tra la crisi coniugale e la cessazione di qualsiasi effetto civile del matrimonio, che avverrà solamente a seguito della pronuncia di divorzio.”
Premessa
Contrariamente a quanto si possa pensare la separazione personale dei coniugi non è il procedimento destinato a porre la parola fine in maniera incontrovertibile al rapporto matrimoniale in crisi: i coniugi separati, infatti, sono e continuano a rimanere coniugi anche dopo la pronuncia di separazione personale.
In altre parole la separazione personale dei coniugi altro non è che un passaggio intermedio, richiesto obbligatoriamente dalla legge, tra la crisi coniugale e la cessazione di qualsiasi effetto civile del matrimonio, che avverrà solamente a seguito della pronuncia di divorzio.
Effetti della separazione coniugale
Ottenere una pronuncia di separazione personale, quindi, non scioglie in via definitiva il matrimonio, ma determina una serie di effetti assai importanti, tra cui:
il diritto a vivere separati e la cessazione dell’obbligo di assistenza morale;
lo scioglimento della comunione sui beni e la regolamentazione delle questioni economiche tra i coniugi;
le disposizioni in materia di affidamento dei figli minori eventualmente presenti.
Tali effetti differenziano la separazione legale dei coniugi dalla c.d. separazione di fatto (o “separazione in casa”), che è uno status deciso unicamente tra i coniugi e non avente valore all’esterno e, quindi, privo di tutele in caso del venir meno di uno dei coniugi alla parola data.
Tipologie di separazione coniugale
La separazione coniugale può essere proposta in forma consensuale o giudiziale dinanzi al Tribunale competente.
La separazione consensuale viene proposta su accordo di entrambi i coniugi (assistiti da un difensore ciascuno o dal medesimo congiuntamente), sottoponendo al Tribunale delle condizioni già individuate che, se ritenute conformi alla legge, vengono confermate (in gergo tecnico “omologate”) dal Tribunale: esse saranno le regole che disciplineranno la separazione dei coniugi.
La separazione giudiziale viene proposta, invece, quando non si è riusciti a raggiungere un accordo preliminare tra i coniugi: con ogni atto introduttivo ciascuna parte chiede pronunciarsi la separazione a determinate condizioni.
Si aprirà un vero e proprio processo al cui esito il Tribunale accerterà la conformità delle singole richieste e pronuncerà la separazione decretando le condizioni che ritiene essere applicabili al caso in questione.
In ogni caso la pronuncia della separazione è titolo esecutivo e può essere modificata solamente mediante impugnazione nei termini di legge o (per quanto riguarda gli aspetti economici) in caso di sopraggiunte rilevanti variazioni (in aumento o in diminuzione) dello stato patrimoniale di uno dei due coniugi.
Forme alternative dei procedimenti di separazione
Con la conversione in legge del d.l. 132 del 2014 sono state introdotte nell’ordinamento due differenti modalità di introdurre un procedimento di separazione (ma anche di divorzio) consensuale: la negoziazione assistita e la separazione presso gli uffici del Comune.
Possono essere intraprese da chi non ha figli minori, o maggiorenni incapaci, economicamente non autosufficienti o disabili e, solo per quanto riguarda la separazione presso gli uffici del Comune, da chi non intende effettuare trasferimenti immobiliari unitamente alla separazione.
La negoziazione assistita è un procedimento che si svolge con la sola mediazione di un avvocato per parte, i quale provvedono a stilare un accordo tra le parti entro un determinato lasso temporale e lo depositano all’ufficiale dello stato civile.
Dinanzi al Comune, invece, i coniugi possono comparire senza l’assistenza di un legale.
Addebito della separazione e assegno di mantenimento
In ipotesi di separazione consensuale il coniuge che ritiene che la separazione sia stata causata da una violazione dei doveri coniugali da parte dell’altro coniuge può fare richiesta di addebito (ovvero “incolpare” l’altro coniuge) della separazione all’altro coniuge.
La domanda di addebito, ove accolta, fa perdere il diritto all’assegno di mantenimento (ove esistente) in capo al coniuge cui la separazione è addebitata ed i diritti successori relativamente all’altro coniuge.
L’assegno di mantenimento (diverso dall’assegno alimentare, spettante a chi non è in grado di provvedere nemmeno al proprio sostentamento minimo) è un contributo economico previsto in capo al coniuge economicamente più forte al fine di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole con riferimento al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.
L’affidamento dei figli
Ove nella coppia in fase di separazione siano presenti figli minori il Giudice deve disporre il loro affidamento, tenuto conto delle loro esigenze (preminenti rispetto a quelle dei genitori).
In linea generale, ove non sussistano cause ostative, l’ordinamento prevede la disposizione dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, che mantengono, anche dopo la separazione ed il divorzio, il dovere di istruire, crescere ed educare i figli.
L’affidamento condiviso prevede che le decisioni riguardanti il futuro dei figli siano assunte da entrambi i genitori, con possibilità di ricorrere al Tribunale in caso di disaccordo tra i coniugi.
Come noto approcciarsi ad un procedimento di separazione è un percorso che mette a dura prova ciascuno di noi. La peculiarità della situazione ed il coinvolgimento emotivo che ne consegue possono far scaturire innumerevoli insidie e problematiche che devono essere adeguatamente affrontate per non incorrere in disagi e danni di rilevanti dimensioni che possono coinvolgere non solo i protagonisti della separazione, ma anche la loro sfera familiare e affettiva.
Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360° sia nella fase preliminare della crisi della coppia, sia durante l’iter giudiziale o di negoziazione assistita in materia di separazione coniugale.
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