Assenza alla visita fiscale: possibili giustificazioni e sanzioni
- Nettuno Consulting

- 26 mag 2020
- Tempo di lettura: 4 min
Cosa succede se il medico non rinviene al proprio domicilio il dipendente in malattia? -
Avv. Massimo Pucci

a) premessa
Sia che si lavori presso una pubblica amministrazione, sia che la propria qualifica sia quella di dipendente privato, in caso di malattia si è soggetti alla disciplina della visita fiscale, strumento che datori di lavoro e istituto previdenziale utilizzano per verificare la liceità dell’assenza del lavoratore.
L’istituto è regolato dal decreto legge n. 463 del 1983 (convertito con legge n. 638 del 1983), in particolare nel suo art. 5 nei commi che vanno dal 12bis al 14.
I lavoratori assenti per malattia devono permanere al proprio domicilio in fasce orarie predeterminate, che saranno quelle in cui potrà essere effettuata la visita fiscale.
Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.
Occorre sottolineare come tali fasce orarie siano in vigore tanto nei giorni feriali, quanto in quelli festivi, senza distinzioni di sorta.
E’ molto importante ricordarsi di evidenziare all'Inps il corretto indirizzo (segnalando per tempo, quindi, qualsiasi variazione rispetto all’indirizzo in possesso dell’ente previdenziale) e le modalità per accedervi (ad esempio individuare correttamente quale sia il campanello da suonare, ove non vi sia posto il cognome dell’interessato, indicare dove e quali siano i cancelli da attraversare ed eventualmente come si aprono, ecc.) in modo da non ostacolare il compito del medico incaricato che, in caso di difficoltà a rinvenire il domicilio indicato, emetterà un verbale di assenza del lavoratore, facendo scattare le conseguenti sanzioni.
Ricordiamo che la visita fiscale può essere svolta dall’ente previdenziale anche successivamente ad un’altra visita fiscale, senza limiti di sorta (persino più volte nell’arco della stessa giornata): la riforma Madia, infatti, ha eliminato la norma (che valeva, peraltro, solamente per i dipendenti pubblici) secondo cui una volta espletata la visita fiscale, potesse esserne disposta un’altra solamente in caso di ricaduta o prolungamento della malattia precedentemente accertata.
All’esito della visita fiscale il medico incaricato dall’Inps può constatare o meno la congruità della prognosi affidata al lavoratore, confermandola, prolungandola o accorciandola.
Il verbale del medico dell’Inps può essere in ogni caso contestato dal lavoratore.
Ma cosa succede se il lavoratore viene dichiarato assente alla visita fiscale?
b) assenza alla visita: le possibili giustificazioni
Come visto, la dichiarazione di assenza del lavoratore alla visita fiscale può essere redatta sia in caso di effettiva assenza del lavoratore dal proprio domicilio, sia in caso di difficoltà del medico a reperirlo o in caso di assenza di risposta al campanello o di apertura della porta (pur in presenza del lavoratore all’interno del domicilio indicato).
In caso di dichiarazione di assenza il medico può lasciare nella buchetta delle lettere un invito a presentarsi a visita presso la sede dell’ente previdenziale nel giorno successivo, onde non incorrere in una più grave sanzione di quella già spettante per l’assenza.
In occasione di tale visita il lavoratore potrà portare una giustificazione per la dichiarata assenza alla visita domiciliare.
La giurisprudenza, sul punto, è unanime e concorde nel ritenere che le possibili cause di giustificazione di tale assenza, idonee a scongiurare l’applicazione della relativa sanzione siano individuabili nel caso di forza maggiore, nonché in ogni situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuazione in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità" (tra le tante Cass. n. 6293 del 22-06-1990, n. 13982-91, n. 9940-1991, n. 11488 del 21-10-1992, n. 3639 del 16 aprile 1994).
Di simile tenore altre pronunce che hanno stabilito che "l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità" (ex multis Cassazione, Sez. L., Sentenza n. 8544 del 22/06/2001, Cassazione Sez. L., Sentenza n. 3921 del 20/02/2007).
La prova (difficoltosa) di tali situazioni è ad esclusivo carico del lavoratore.
Si segnala, da ultimo, che, nonostante in passato le circolari emesse dall’Inps ritenessero non esimente la preventiva comunicazione all’ente stesso della impossibilità del lavoratore a permanere al proprio domicilio nelle fasce orarie riservate alla visita fiscale, l’evoluzione della giurisprudenza in materia ora ritiene necessario (ma non indispensabile, ove sussista la giustificazione nei termini sopra espressi) comunicare preventivamente la propria impossibilità per un dato giorno al rispetto delle fasce orarie deputate alla visita fiscale.
c) le sanzioni
L’assenza ingiustificata alla visita fiscale prevede l’applicazione di sanzioni:
perdita dell’intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, se il lavoratore risulti assente alla prima visita;
l’assenza alla seconda visita (ambulatoriale o domiciliare) comporta, in aggiunta alla precedente sanzione la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
l’assenza alla terza visita causa la perdita totale dell’indennità sino al termine della malattia.
A chiunque può capitare di assentarsi dal lavoro per malattia e ricevere una visita fiscale da parte dell’ente previdenziale, così come può capitare di risultare assente (o essere dichiarato tale) a tale visita fiscale e, quindi, ricevere una sanzione.
Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360° sia nella fase di consulenza preventiva, sia nella disamina del verbale della visita fiscale e nella eventuale fase di impugnazione.
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