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Le opposizioni al verbale di violazione del codice della strada

Come e quando impugnare una multa - Avv. Mattia Pecchini



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a) Premessa


Una delle prime cose che facciamo quando ci viene notificato un verbale di accertamento di violazione del codice della strada (Cds) è quella di cercare di capire dove e perché abbiamo “preso la multa”.

Dopo aver fatto ciò, di solito ci chiediamo se, come e quando possiamo impugnare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

Alcune risposte a queste domande si trovano già nel verbale che ci è stato notificato; tuttavia, non è sempre immediata la risoluzione di alcune problematiche specie di tipo formale che possono, tuttavia, risultare fondamentali per comprendere se quella “multa” possa essere impugnata.

Tale articolo, dunque, si propone di rispondere ad alcuni quesiti pratici.

b) Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale

Il primo quesito che ci dobbiamo porre quando riceviamo la notifica di un verbale di accertamento di violazione del Cds è: entro quanto tempo la multa mi deve essere notificata per essere valida?

Probabilmente, quasi tutti sappiamo che il termine entro il quale la “contravvenzione” ci deve essere “consegnata” è quello di 90 giorni dalla commissione dell’infrazione.

Tuttavia, molti problemi sono dati dal modo in cui calcolare tali termini la cui soluzione ci aiuta a capire quando la multa può essere contestata.

E’ importante sapere, innanzitutto, che il termine di 90 giorni inizia a decorrere dal giorno in cui si è commessa l’infrazione al codice della strada. Ciò vale anche quando l’accertamento della violazione avviene in un momento successivo, come nel caso di constatazione con videocamere (ad esempio, autovelox o accesso vietato in ZTL).

In pratica, se con la nostra macchina accediamo in ZTL senza le necessarie autorizzazioni il 1° maggio e la polizia locale analizza la foto solo il 30 maggio accertando la l’infrazione, i 90 giorni per la notifica del verbale iniziano a decorrere, comunque, dal 1° maggio.

Per sapere, poi, se i 90 giorni sono stati rispettati (e, quindi, se la multa è valida o meno), bisogna fare riferimento alla data di consegna della busta all’ufficio postale da parte dell’ente accertatore e non a quella (successiva) in cui la busta stessa viene consegnata dal postino al domicilio dell’automobilista. Fa, dunque, fede il “timbro postale” (che non esiste più essendoci una procedura computerizzata con codici a barre), ossia il giorno di consegna della busta all’ufficio postale (poste italiane o altro servizio privato).

c) Come e quando fare ricorso

Prima di analizzare come e quando fare ricorso, ricordiamo che se, al contrario, decidiamo di voler pagare la multa in maniera ridotta, la sanzione pecuniaria dovrà essere pagata entro un termine o di 5 giorni dalla notifica, usufruendo di una riduzione del 30% dell’importo richiesto. Qualora si decida di pagare la multa, non si potrà più fare ricorso.

Se, invece, riteniamo che la “contravvenzione” sia illegittima (anche per vizi formali riportati nel verbale, quali -ad esempio- targa errata, generalità del trasgressore sbagliate etc.) possiamo rivolgerci alle autorità competenti a valutare il nostro ricorso che sono alternativamente il Prefetto o il Giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto del luogo in cui si è commessa l’infrazione deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale (art. 203 Cds), allegando tutti i documenti per i quali riteniamo “ingiusto” il verbale.

Il vantaggio del ricorso al Prefetto è che non è subordinato al pagamento di alcun contributo unificato.

Lo svantaggio è dato dal fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emetterà un’ordinanza-ingiunzione motivata di condanna a una sanzione, per l’ammontare di una somma non inferiore al doppio di quella irrogata in fase di accertamento (minimo edittale previsto) più le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica. Tuttavia, contro l’ordinanza di rigetto del Prefetto si potrà presentare opposizione al Giudice di Pace.

In alternativa al Prefetto, il ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione del Cds può essere presentato al Giudice di Pace del luogo in cui si è commessa l’infrazione entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale (art. 204-bis Cds).

All’esito del procedimento di opposizione a sanzione del Cds, il Giudice di Pace può decidere di rigettarlo determinando il pagamento di una sanzione di importo compreso tra la sanzione minima e massima prevista dalla legge per la violazione oppure accoglierlo e annullare la multa, anche in parte. La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata davanti al Tribunale.

d) Conclusioni

In conclusione, quando si riceve una “multa” è sempre opportuno agire con estrema immediatezza al fine di verificare se vi sono possibilità d’impugnare la stessa. Infatti, come abbiamo visto, il termine per decidere di pagare la sanzione ridotta è solo di 5 giorni dalla notifica. Quindi, in tale breve periodo sarà opportuno aver già vagliato la sussistenza di eventuali motivi d’impugnazione del verbale.

Nettuno Consulting, con i suoi professionisti in campo tecnico e legale, può fornire assistenza a 360°per aiutarti, nel più breve tempo possibil,e a decidere come agire nel caso in cui ti venga notificato un verbale di accertamento di violazione del codice della strada.




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